Condizioni di ammissibilità del c.d. metodo di valutazione on/off delle offerte tecniche negli affidamenti pubblici

Francesco Renda
10 Marzo 2020

Il ricorso al c.d. metodo di valutazione on/off dell'offerta tecnica impone la preventiva determinazione dei “pesi” attribuiti ai singoli elementi di giudizio e deve comunque garantire un corretto confronto concorrenziale degli operatori.

Il caso. Il Comune di Prato indiceva una procedura di gara per l'affidamento del servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle scuole di infanzia paritarie comunali.

Nel bando di gara l'amministrazione Comunale prevedeva che la valutazione di taluni elementi dell'offerta tecnica avvenisse attraverso il ricorso al c.d. metodo on/off (ovvero sulla base di criteri oggettivi il cui possesso o mancato possesso poteva determinare l'attribuzione o meno di un dato punteggio tecnico).

In esito all'aggiudicazione della gara, il terzo classificato impugnava quindi la determina di aggiudicazione e tutti i suoi atti presupposti deducendone l'illegittimità (anche) in ragione dello sproporzionato e illogico ricorso all'anzidetta modalità di valutazione.

Sulla possibilità per le Stazioni Appaltanti di valutare le offerte tecniche attraverso il c.d. “metodo on/off”. Con la pronuncia in esame il Tar Toscana – aderendo all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato – ammette, in via generale, la possibilità per le stazioni appaltanti di valutare le offerte tecniche attraverso il ricorso alla c.d. modalità di tipo on/off (e quindi attraverso l'attribuzione di un punteggio all'operatore che risulti essere titolare di una determinata competenza e/o qualità tecnica).

Secondo il giudice amministrativo, il ricorso a tale modalità di valutazione è però subordinato alla previa determinazione dei “pesi” attribuiti a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica e non deve, in ogni caso, risultare “manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionato o illogico”.

Le Linee Guida ANAC n. 2 del 2016 in materia di “offerta economicamente più vantaggiosa”. Tale soluzione – prosegue il Tar – risulta coerente con quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 2/2016, le quali riconoscono la possibilità per le stazioni appaltanti di acquisire (qualora non risulti necessario esprimere una valutazione soggettiva dell'operatore) forniture e taluni servizi attraverso il ricorso a sistemi di attribuzione del punteggio a base tabellare o del punteggio assoluto. È in ogni caso necessario garantire “un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta” e scongiurare “situazioni di appiattimento delle stesse su medesimi valori” o comunque una vanificazione “dell'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo”.

La conclusione del Tar. Il Tar, ritenendo irragionevole e illogico il ricorso alla modalità di valutazione on/off operato nel caso sottoposto alla sua attenzione dalla stazione appaltante, ha annullato tutti gli atti di gara e disposto la riedizione integrale della stessa.

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