Soccorso istruttorio in caso di “incompleta sottoscrizione dell’offerta”

Francesco Renda
10 Marzo 2020

In caso di “incompleta sottoscrizione dell'offerta” da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante deve ricorrere al potere di soccorso istruttorio senza poter invece disporre l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Il caso. La Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana indiceva, su mandato del Comune di Sansepolcro, una gara per l'affidamento dei “lavori di realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti”.

Nell'ambito dell'anzidetta procedura di gara, la stazione appaltante disponeva inizialmente l'esclusione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in ragione della mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte delle imprese mandanti e l'aggiudicazione in favore di altro operatore economico.

Successivamente, tuttavia, la Centrale Unica di Committenza annullava in autotutela la comminata esclusione, disponendo la riammissione del RTI, l'annullamento dell'aggiudicazione disposta e la rinnovazione della procedura di gara.

Tali provvedimenti venivano quindi impugnati dall'originario aggiudicatario dinnanzi al Tar Toscana.

La decisione del TAR. Il Tar richiama innanzitutto l'orientamento giurisprudenziale che ammette il soccorso istruttorio in tutti i casi di “incompleta sottoscrizione dell'offerta”, includendovi anche l'ipotesi in cui l'offerta sia stata sottoscritta solo da alcuni (e non tutti) i componenti di un RTI.

A tal riguardo, ricorda il Tar, la giurisprudenza considera pienamente ammissibile e anzi necessitato il ricorso al potere di soccorso istruttorio anche nell'ipotesi (similare) in cui l'offerta economica non sia stata sottoscritta da tutti gli amministratori soci di una società (nonostante le prescrizioni statutarie impongano la firma di tutti gli amministratori), ma solo e soltanto da alcuni di tali soggetti.

Una situazione di tal fatta – lungi dall'integrare un'ipotesi di carenza totale di sottoscrizione o di sottoscrizione operata da soggetto privo di apposita procura – costituisce, al più, un caso di “mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva” o di “incompleta sottoscrizione” che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non determina un'incertezza assoluta sulla stessa.

In tali casi, quindi, il vizio deve intendersi sanabile attraverso il ricorso al potere di soccorso istruttorio e non legittima in alcun modo l'estromissione dell'operatore dalla procedura di gara.

Il Tar – ritenendo pienamente legittimo il potere di autotutela esercitato dall'amministrazione e gli atti conseguentemente adottati dalla stessa – ha di conseguenza respinto il ricorso proposto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.