Emergenza COVID-19 e ambito di applicazione della sospensione dei termini
11 Marzo 2020
In data 10 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha reso il parere relativo all'ambito di applicazione della sospensione dei termini dall'8 al 22 marzo 2020 previsto dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 11 del 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19. Il parere è stato fornito dalla Commissione speciale, riunitasi in conferenza telefonica, a seguito del quesito del Presidente del Consiglio di Stato che le ha domandato di individuare l'esatto perimetro della sospensione, non essendo chiaro se essa comprendesse anche i termini per il deposito di atti defensionali ulteriori e diversi dal ricorso introduttivo.
Interpretazione del Segretario generale. Nel formulare il quesito, il Segretario generale ha ritenuto che «la norma debba essere intesa come limitata, nel suo perimetro di applicazione, alla sola attività di notifica e deposito del ricorso, o forse più correttamente solo alla prima, essendo il deposito mera attività telematica».
Adunanza con modalità telematiche. In merito alla possibilità di svolgere l'adunanza con conferenza telefonica o con modalità telematiche, la Commissione ritiene che l'art. 3, c. 5 del decreto consente «lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza. Pertanto, non sussistono ostacoli di alcun genere perché le adunanze si svolgono senza la presenza di pubblico e di difensori ma solo con la partecipazione dei magistrati componenti la Sezione o la Commissione speciale. Questo è in linea anche con il disposto dell'art. 1, c. 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020.
Risposta della Commissione. In relazione al quesito formulato, la Commissione chiarisce che il periodo di sospensione dei termini dall'8 al 22 marzo 2020 (art. 3, comma 1, d.l. n. 11 del 2020), riguarda esclusivamente il termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (artt. 29, 41 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali. Infatti, se la rapida diffusione dell'epidemia giustifica pienamente il rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali, disposto dal decreto nel periodo che va dall'8 al 22 marzo 2020 per evitare lo spostamento delle persone per la celebrazione delle predette udienze, nonché la trattazione monocratica delle domande cautelari, non sembra reperirsi adeguata giustificazione, invece, per la dilatazione dei termini endoprocessuali.
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