I chiarimenti non consentono la modifica delle regole di gara nel corso della procedura

Redazione Scientifica
06 Marzo 2020

L'amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto-interpretativi, non può modificare o integrare la...

L'amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto-interpretativi, non può modificare o integrare la disciplina di gara pervenendo alla sua sostanziale disapplicazione.

I chiarimenti sono infatti ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (ex multis Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n. 1993; V, 29 settembre 2015, n. 4441; VI, 15 dicembre 2014, n. 6154). Indi, i chiarimenti integrativi della lex specialis nei sensi sopra detti non sono vincolanti per la commissione giudicatrice (da ultimo, Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6026; 17 gennaio 2018, n. 279).

Ne consegue che laddove si sostenga l'illegittimità del chiarimento per contrasto con la legge di gara, non sussiste una pregiudizialità che impone a chi agisce in giudizio di impugnare contestualmente anche quest'ultima, in quanto essa, in ipotesi di accertamento dell'illegittimità del chiarimento, si riespande nella sua pienezza, recuperando l'ordinaria capacità, propria di una lex specialis, di regolare in autonomia lo svolgimento della procedura.

Ove il chiarimento fornito dalla stazione appaltante confligga inequivocabilmente con la legge, l'affidamento eventualmente suscitato nei concorrenti non potrebbe essere reputato meritevole di tutela, poiché di natura colposa (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5454).

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