Spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19
12 Marzo 2020
Il caso. Due coniugi con accordo assunto in udienza il regime di affidamento condiviso, il collocamento dei figli presso la casa materna e un dettagliato calendario dei tempi di permanenza paterni. A seguito del trasferimento temporaneo della madre con i figli presso altro comune il padre si è rivolto, con istanza urgente, al Giudice del procedimento in corso al fine di ottenere il rispetto di quanto concordato chiedendo dunque di poter esercitare il proprio diritto di visita.
L'intervento del Tribunale. Il Tribunale di Milano, con provvedimento inaudita altera parte, ha prescritto ai genitori di attenersi alle previsioni di cui al precedente verbale di separazione consensuale, così come integrate dal successivo accordo tra le parti raggiunto in udienza. Per il Tribunale infatti: a) l'art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio». Dunque, i genitori, e in particolare la madre, devono permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto concordato. |