Procedimento disciplinare nei confronti dell'Avvocato e contestazione della recidiva

Lucia Randazzo
13 Marzo 2020

Nel caso di un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato è ammissibile la contestazione implicita della recidiva?

Nel caso di un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato è ammissibile la contestazione implicita della recidiva?

La recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili (Cass. Civ. Sez. Un. 4 febbraio 2020, n.2506) si occupa di precisare che è possibile addivenire alla contestazione implicita della recidiva in caso di procedimento disciplinare ad avvocato con le puntualizzazioni che seguono.

Nel caso in esame del suddetto arresto perveniva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano una comunicazione da parte della Cancelleria della X Sezione penale del Tribunale di Milano, con la quale si segnalava che l'avv. D.M.M. non aveva partecipato, quale di difensore di fiducia di due imputati, a due udienze tenutesi in due diverse date, senza provare alcun legittimo impedimento.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, pertanto, deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare con le seguenti contestazioni:

«a) non aver partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale; b) non aver dato riscontro alle richieste di deduzioni ed osservazioni come sollecitate dal COA con apposita raccomandata; c) per essere venuto meno all'obbligo di formazione ed aggiornamento professionale, non avendo, nel triennio 2008-2010, acquisito i crediti formativi come previsto dal Regolamento del CNF”.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, pertanto, all'esito del dibattimento applicava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi tre (solo per le accertate prime due ipotesi dei capi di incolpazione).

In ordine all'impugnazione avanzata dall'avv. D.M., il Consiglio Nazionale Forense decideva rigettando parzialmente, accogliendola nei soli limiti specificati nella motivazione.

Pur escludendo la sussistenza del secondo capo di incolpazione il Consiglio Nazionale Forense riteneva adeguata la sanzione disciplinare già inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati considerata la natura dei fatti contestati e la ricorrenza della recidiva specifica.

L'Avv. D.M.M., pertanto, proponeva ricorso per cassazione denunciando – tra gli altri motivi «ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 10, 17 e 21 del regolamento del Consiglio nazionale forense in relazione all'omessa contestazione, nel capo di incolpazione dapprima e nell'ordinanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano successivamente, della recidiva specifica posta a base della motivazione del "quantum" della sanzione come determinato con l'impugnata sentenza del CNF».

Nonostante il regolamento del Consiglio Nazionale Forense (n. 2/2014) preveda che nel capo di incolpazione siano riportati i fatti addebitati con l'indicazione delle norme violate la Corte di Cassazione ha precisato che sia configurabile «la contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all'atto della decisione disciplinare, come verificatosi nel caso di specie laddove il CNF aveva considerato - sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari che avevano visto coinvolto l'avvocato incolpato - la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta - peraltro - della stessa ammissione del professionista, che aveva dedotto di essere stato già giudicato per violazioni dello stesso tipo» (Cass. Civ. Sez. Un. 04/02/2020, n.2506).

***

Regolamento 2/2014 CNF

Art. 10 Principi generali e norme applicabili

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dalle norme del presente regolamento.

3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Art. 17 Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione

1. Qualora la sezione approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al

procedimento;

b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della

comunicazione stessa:

a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;

d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

3. Qualora l'incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 21 Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.

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