Sulla necessità di indicare nel contratto di avvalimento le risorse materiali e umane occorrenti

14 Marzo 2020

È illegittima l'aggiudicazione disposta nei confronti di un operatore economico nel caso in cui il contratto di avvalimento prodotto difetti della dichiarazione dell'ausiliaria di assumere un ruolo esecutivo (con l'indicazione precisa dei mezzi aziendali messi a disposizione per eseguire l'appalto) nello svolgimento del servizio oggetto di gara, la cui lex specialis richieda specifiche esperienze professionali pertinenti.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti di un operatore economico di un servizio di refezione scolastica per la durata di tre anni.

La ricorrente ha censurato l'illegittima ammissione dell'aggiudicataria per l'assenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare, relativi al profilo dell'importo minimo richiesto del servizio svolto. Al fine di dimostrare il possesso del suddetto requisito, la controinteressata, vincitrice della gara, ha prodotto un contratto di avvalimento che prevedeva la mera trasmissione all'ausiliata della struttura organizzativa ab externo, ma era privo di una espressa assunzione diretta di un ruolo esecutivo da parte dell'ausiliaria.

La soluzione. Il Collegio, appurato che il requisito in esame era qualificabile in termini di “esperienza professionale pertinente” e che fosse al contempo indispensabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, ha affermato che il contratto di avvalimento dovesse necessariamente contemplare l'assunzione da parte dell'ausiliaria di un concreto ed effettivo ruolo esecutivo (Cons. St., Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2191), con l'indicazione precisa dei mezzi aziendali messi a disposizione per eseguire l'appalto (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, n. 1612/2018, n. 5429/2017, n. 5423/2016). Specifica inoltre il Collegio che a tal fine è richiesta una analitica e dettagliata elencazione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara, in modo da consentire alla S.A. di conoscere ex ante la consistenza del complesso dei fattori tecnico-organizzativi offerti in prestito dall'ausiliaria (Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346; T.A.R. Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, n. 91).

Nel caso di specie il contratto di avvalimento era privo dei suddetti elementi e tale circostanza, a detta del Collegio, “rende l'avvalimento difforme dal disposto normativo, così dando luogo a una lacuna non colmabile attraverso il soccorso istruttorio ‘trattandosi di assenza di un elemento essenziale di tipo negoziale, funzionale alla validità della dichiarazione' (Consiglio di Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5750)”.

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