Le abilitazioni di cui alla l. n. 46/1990 e al D.M. n. 37/2008 possono essere provate anche in fase esecutiva

Giusj Simone
14 Marzo 2020

Le abilitazioni di cui alla l. n. 46/1990 ed ora al D.M. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva. In ossequio al principio del favor partecipationis, pertanto, deve privilegiarsi l'opzione ermeneutica che consente il perfezionamento, anche in epoca successiva all'aggiudicazione, del titolo abilitativo semplificato di cui al citato D.M. n. 37/2008 mediante la segnalazione di inizio attività di cui all'art. 19, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241.

La questione. Viene in rilievo, nell'ambito di una procedura negoziata per l'affidamento mediante accordo quadro di lavori per manutenzione ordinaria, la legittimità della esclusione di parte ricorrente perché non in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lettera di invito e della conseguente segnalazione all'ANAC per dichiarazione non veritiera.

La sentenza. Respinte le eccezioni – sollevate dalla Stazione appaltante resistente – di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse nonché di irricevibilità per tardiva impugnazione della legge di gara, l'adito TAR riteneva di condividere, nel merito, l'illegittimità – prospettata da parte ricorrente – del provvedimento di esclusione per non aver la Stazione appaltante ritenuto ammissibile, in ossequio al principio del favor partecipationis, il perfezionamento in epoca post aggiudicazione del titolo abilitativo (i.e. l'autorizzazione al rilascio delle dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti a regola d'arte di cui al D.M. 37/08, art. 1, commi a), b), c) , d) ed e), richiesta dalla legge di gara – inter alia – quale requisito di natura tecnica) di cui parte ricorrente era carente.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell'AVCP - oggi ANAC - (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002; parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui il TAR capitolino ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al D.M. n. 37/2008 non devono intendersi quali requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti pubblici, bensì quali requisiti da provare in fase esecutiva (Cons. St., Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Id., Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671).

Lungi dall'essere esclusa, quindi, parte ricorrente ben avrebbe potuto essere ammessa ad acquisire in fase esecuzione il titolo abilitativo in questione.

In conclusione. Il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara de qua e della connessa comunicazione della esclusione all'ANAC.