Impedito il libero accesso ad un'area destinata a transito e a parcheggio con l'installazione di una sbarra: integrato lo spoglio

Katia Mascia
16 Marzo 2020

Secondo giurisprudenza consolidata, non una qualsiasi modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce uno spoglio, in quanto è sempre necessario che tale modifica comprometta in maniera giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso stesso. Deve, dunque, sussistere una privazione totale o parziale dello stesso, contro la volontà espressa o presunta del possessore, avente un carattere duraturo.
Massima

Risulta configurabile uno spoglio nell'ipotesi di installazione di una sbarra che impedisce l'accesso ad un'area e ne riserva l'utilizzo soltanto a chi è in possesso dello strumento (chiavi e/o telecomando) idoneo a consentirne l'apertura o la rimozione, con l'intento evidente di impedire, di fatto, a chiunque altro, l'uso effettuato fino a quel momento.

Il caso

Alcuni condomini di un fabbricato antistante il condominio convenuto, agivano in giudizio promuovendo un procedimento possessorio nei confronti di questo, in persona dell'amministratore. Avverso il decreto di rigetto emesso dal giudice monocratico, veniva proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Massa, il quale, in camera di consiglio, con l'ordinanza oggetto di commento, lo riteneva fondato e lo accoglieva, respingendo le eccezioni sollevate dalla controparte convenuta.

La questione

Si trattava di stabilire la sussistenza della legittimazione passiva dell'amministratore condominiale, per beni che, pur non di proprietà del condominio, svolgano comunque funzione comune, e se l'installazione di una sbarra da parte del condominio convenuto costituisse circostanza idonea ad impedire l'accesso all'area e fosse, dunque, riscontrabile una condotta riconducibile allo spoglio.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Massa nell'accogliere il reclamo proposto ritiene che i condomini ricorrenti abbiano fornito in giudizio, tramite le deposizioni rese dagli informatori escussi, la prova di aver utilizzato in maniera pacifica, per oltre trent'anni, l'area posta tra i due edifici, per accedere alle proprie unità immobiliari e per parcheggiare i propri autoveicoli. Dispone, pertanto, che la parte convenuta consegni a ciascun ricorrente copia del mezzo volto all'apertura della sbarra, ossia le chiavi e/o il telecomando.

Osservazioni

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, è sufficiente - a chi invoca la tutela possessoria - provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. civ.,sez. II,1 agosto 2007, n. 16974; Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 1991, n. 10470).

Poiché il passaggio su un'area è riconducibile in maniera unanime all'esercizio di una servitù e il parcheggio degli autoveicoli, a volte viene considerato estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù (Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2017, n. 16698)e, in altri casi, manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo (Cass. civ.,sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708), la giurisprudenza ritiene assodato che l'utilizzo dell'area adibita a passaggio ed a parcheggio rappresenti esercizio di un potere di fatto corrispondente a un diritto reale.

Nel momento in cui venga apposta una sbarra, al fine di impedire a terzi l'accesso all'area e riservarne l'uso soltanto a coloro che sono in possesso del mezzo necessario per aprirla e/o rimuoverla, si rinviene una condotta riconducibile allo spoglio, poiché viene coartato il potere di fatto che fino a quel momento è stato esercitato dagli esclusi.

La giurisprudenza ha precisato in varie occasioni che è sufficiente ad integrare un'ipotesi di spoglio un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa o anche solo presunta del possessore. Non è necessario che detta privazione abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo e non si riveli, invece, come un mero impedimento di natura provvisoria o transitoria. Certamente non costituisce spoglio qualsiasi modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso stesso (ex plurimis, Cass. civ.,sez. II, 28 gennaio 2005, n. 1743; Cass. civ.,sez. II, 15 luglio 2003, n. 11036; Trib. Padova 3 giugno 2014; Trib. Salerno, 15 febbraio 2013).

In una pronuncia del 2015, la Suprema Corte, in merito all'installazione di una sbarra automatica all'ingresso di una strada di proprietà privata, che avrebbe impedito il libero accesso a un esercizio commerciale per la vendita di articoli di ortopedia, ha ritenuto che la stessa, munita di un citofono senza fili avente centralina con pulsante di chiamata accessibile anche a soggetti a bordo di sedia a rotelle e cordless di risposta, poteva essere aperta con telecomando e quindi che non ci fosse stato alcun impedimento all'accesso ritenendo, l'istallazione del dispositivo di chiusura, un atto lecito rientrante nella facoltà dei compossessori.

Decisiva, dunque, per la Corte era stata la verifica, che peraltro rientra nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il cancello non apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della parte ricorrente (Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1584). La Corte aveva, infatti, sostenuto - richiamandosi a precedenti pronunce - che, in particolare, l'apposizione di un cancello di agevole apertura, non configurasse spoglio o molestia ma costituisse un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori (Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1994, n. 154; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 1985, n. 3831).

Nel caso in esame, invece, essendo riservato l'accesso all'area soltanto ai possessori di chiavi o di telecomando, idonei ad aprire la sbarra apposta,il Tribunale di Massa ha rinvenuto una condotta riconducibile allo spoglio.

Infine, fra le eccezioni sollevate dal convenuto condominio - oltre quella relativa al decorso del termine annuale per l'azione possessoria - vi è quella relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'amministratore, ritenendosi, invece, che fosse necessario evocare in giudizio tutti i singoli condomini. In realtà, la legittimazione dell'amministratore del condominio, dal lato passivo, non incontra limiti e sussiste in relazione ad ogni tipo di azione promossa nei confronti del condominio, da terzi o da un singolo condomino. La ratio è quella di facilitare la chiamata in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, con riferimento alle parti comuni dello stabile condominiale, tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condomini (Cass. civ.,sez. II, 26 settembre 2018, n. 22911).

Guida all'approfondimento

Giusti, Le azioni possessorie e di nunciazione, in Commentario Schlesinger, Milano, 1990, 128

Levoni, La tutela del possesso, Milano, 1982, 280

Protettì, Le azioni possessorie: la responsabilità e il procedimento in materia possessoria, Milano, 2005, 203

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