Scuola privata e sospensione dell'attività scolastica per Coronavirus: esonero dal pagamento della retta mensile?

16 Marzo 2020

Scuola privata con pagamento di rate mensile: essendo chiuse le scuole per 1 mese, sono esonerato dal pagamento o devo sottostare al contratto sottoscritto a inizio anno scolastico?

Scuola privata con pagamento di rate mensile: essendo chiuse le scuole per 1 mese, sono esonerato dal pagamento o devo sottostare al contratto sottoscritto a inizio anno scolastico?

La domanda posta dal lettore richiama subito alla mente il disposto dell'art. 1463 c.c. , che dichiara : «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione , e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito».

La norma va letta in sincrono con l'art. 1256 c.c. , che recita: «L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento . Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla».

Tra le ipotesi di “causa non imputabile” ai sensi dell' art. 1256 c.c. la giurisprudenza annovera , tipicamente, il “factum principis” ossia l'ordine della autorità che vieta di effettuare la prestazione (Cass. civ., n. 23618/2004; Cass. civ., n. 119/1982).

Si è altresì precisato (Cass. civ., n. 20811/2014) che : «In tema di risoluzione del contratto (nella specie, appalto di opera pubblica), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione».

Alla luce di tale quadro sembra dunque si possa sostenere che l'Istituto scolastico è liberato ai sensi dell' art. 1256 c.c.; il provvedimento governativo che ne ha imposto la chiusura ha determinato la oggettiva impossibilità, per la struttura - debitrice, di erogare il servizio; quest'ultimo, d'altro canto e specularmente, è in ogni caso divenuto inutilizzabile da parte dei creditori – alunni (essendo ad essi precluso l'accesso alle aule).

Seguendo questa prospettiva, trattandosi di contratto sinallagmatico, l'obbligo di pagare la retta mensile dovrebbe venire meno, in applicazione appunto dell' art. 1463 c.c. (e le somme eventualmente già versate quale corrispettivo per il periodo interessato dal “blocco”dovrebbero essere restituite).

Va precisato, tuttavia, che nel caso di specie l'impossibilità appare “temporanea” (per tale intendendosi quella che deriva da un impedimento prevedibilmente transitorio), poiché è ragionevole ritenere che la situazione di emergenza sia destinata a cessare (con la conseguente ripresa delle attività ora precluse). Il contratto dovrebbe quindi ritenersi non definitivamente risolto, ma (come affermato dalla giurisprudenza Cass. civ., n. 1037/1995; Cass. civ., n. 5496/1982) solo momentaneamente sospeso (con esonero di entrambe le parti dall'adempimento delle rispettive prestazioni fintanto ché resterà in vigore il provvedimento inibitorio).

Un dubbio peraltro si pone: la prestazione di natura didattica è davvero divenuta impossibile ai sensi dell'art. 1256 c.c.? La domanda non sembra fuori luogo se si considera che (salve le variazioni e novità nel frattempo intervenute) il divieto non dovrebbe riguardare le attività svolte on–line .

E qualche suggestione in tal senso potrebbe anche venire dalla giurisprudenza, almeno se si guarda a quelle sentenze in cui si afferma che «l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso» (Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2013 n. 25777) o «tale da costituire un ostacolo insormontabile all'adempimento non solo per un particolare debitore ma in genere per tutti i soggetti della medesima condizione» ( T.A.R. Milano -Lombardia- sez. II, 21 maggio 2013 n. 1337).

Ed allora ci si potrebbe chiedere se l'Istituto sia davvero “liberato” o se, invece, esso resti vincolato, sia cioè tenuto a rimodulare il proprio modello organizzativo per consentire agli alunni di collegarsi via web (o con altre tecnologie) sì da “seguire” i professori da remoto (assicurando altresì che questi ultimi correggano i compiti assegnati e siano disponibili per supporto e chiarimenti ecc.).

La risposta parrebbe dover essere nel primo senso. Qualche spunto potrebbe venire da quella autorevole dottrina (Bigliazzi Geri– Bianca) per la quale l'obbligazione del debitore si estingue (ai sensi dell'art. 1256 c.c.) se il superamento dell'ostacolo richiede uno sforzo diligente che va oltre a quello a cui egli è tenuto, o -secondo altra impostazione (Visintini)-, se l'adempimento comporta un sacrificio maggiore di quello che può essergli richiesto in conformità alla buona fede.

Seguendo tale linea, si potrebbe sostenere che non si può pretendere che, per “rimediare” al factum principis, l'Istituto sia comunque tenuto ad allestire un servizio di “didattica on line” (e sia responsabile per inadempimento ove a ciò non provveda), specie se tale riorganizzazione richieda costi operativi e gestionali di considerevole impatto (e ferma restando, comunque, la necessità di una analisi caso per caso).

D'altro canto, si potrebbe anche sostenere che la prestazione ab origine promessa dall'ente scolastico era altra e diversa, in quanto ontologicamente strutturata per essere svolta in aula con un contatto diretto ed una interazione reale ed immediata con i docenti; parrebbe allora doversi ammettere che essa , così concepita ed intesa , è effettivamente divenuta impossibile poiché non può (più) essere materialmente eseguita, ove pure lo “sforzo” del debitore sia massimo.

La didattica “on line” sembrerebbe assumere, per converso, i contorni di un aliquid novi, su cui le parti, che intendano trovare una soluzione all'impedimento determinato dall'emergenza,potrebbero liberamente accordarsi, anche attraverso una opportuna ridefinizione del corrispettivo (del resto, non può escludersi che il creditore non abbia alcun interesse ad accettare tale diverso tipo di approccio perché, ad es., ritenuto inadatto alle proprie specifiche esigenze o incompatibile con le proprie attitudini /capacità di apprendimento).

Se però tali modalità “alternative” di erogazione del servizio erano già state previste ed accettate all'inizio del rapporto, non dovrebbe esservi spazio per l'applicazione dell'art. 1463 c.c. (con la conseguenza che la retta sarebbe comunque dovuta).

Fonte: RIDARE

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