Coronavirus: obblighi, divieti, rischi interpretativi e regole utili nel rispetto di tutti
17 Marzo 2020
La norma interpretativa Il predetto articolo viene richiamato dall'art. 3 comma 4 del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si precisa che l'art. 4 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 disciplina che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., così come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6». Per effetto degli obblighi contenuti nel predetto provvedimento risultano in questo modo sanzionati tali comportamenti con il reato contravvenzionale previsto dall'art. 650 c.p. Questo, lo si ricorda, è un esempio di norma penale in bianco dove il precetto è formulato in modo generico e di conseguenza deve essere completato da atti di natura normativa come, tra gli altri per esempio, i provvedimenti amministrativi e i regolamenti. Giova precisare che l'art. 650 c.p. punisce «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato».
Qual è il bene giuridico tutelato dalla norma? È la polizia di sicurezza, che rientrerà nell'ordine pubblico la cui lesione viene sanzionata dall'inosservanza di un provvedimento «legalmente dato dall'Autorità». Non bisogna sottovalutare il fatto che il soggetto attivo da reato di cui all'art. 650 c.p. risulta essere non solo la persona fisica, ma anche il legale rappresentante della persona giuridica nei confronti del quale l'ordine è stato impartito.
Perché è importante la norma in questione? Perché la persona offesa da reato in esame è «la collettività nel cui interesse l'ordine deve essere adempiuto».
Quando si configura la fattispecie di cui all'art. 650 c.p.? Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato ricordiamo che per configurare la fattispecie è sufficiente la mera colpa, come per tutte le contravvenzioni. In ogni caso è bene rammentare che la giurisprudenza di legittimità e anche quella di merito è orientata nel ritenere necessaria una forma di intenzionalità alla base dell'omissione che evidenzi la volontà del soggetto agente di porre in essere la mancata osservanza senza giustificazione dell'ordine imposto. Ricordiamo che l'art. 3 comma 4 del decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 richiama espressamente la fattispecie di cui all'art. 650 c.p.: «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.
Possiamo parlare di un vero è proprio divieto? Il giustificato motivo che nella norma viene indicato come «comprovata esigenze lavorative o situazioni di necessita», risulta generico e sarà quindi di difficile valutazione l'esistenza del presupposto richiesto. Vero è che se la dichiarazione firmata dal soggetto non dovesse risultare veritiera si potrebbe configurare il più grave reato di cui all' art. 495 c.p.
Falsa attestazione al pubblico ufficiale La falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sull'esistenza di comprovate esigenze di lavoro o di situazioni di necessità, potranno configurare il reato di cui all'art. 495 c.p., ben più grave di quella di cui all'art. 650 c.p. Al fine di evitare spostamenti senza giustificato e comprovato motivo in entrata e uscita dai territori circoscritti, come pure all'interno degli stessi, vi è un divieto di movimento salvo che questo sia motivato dalle esigenze di cui sopra, ovvero, lo si ribadisce «da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute». L'onere di dimostrare la veridicità dell'esigenza di movimento grava sull'interessato nel momento in cui rappresenta una valida certificazione nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa agli art. 46 e 47. La validità dei predetti moduli predisposti dalle forze dell'ordine potranno essere preventivamente compilati dall'interessato prima del suo spostamento e sottoscritti avanti alle forze di Polizia nell'eventuale momento del controllo. La falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sull'esistenza di comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità, o motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, potranno configurare il reato di cui all'art. 495 c.p., norma ben più grave di quella di cui all'art. 650 c.p. Mentre per quest'ultimo lo ricordiamo le conseguenze prevedono l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a euro 206, per l'ipotesi dell'art. 495 c.p. è prevista la reclusione da 1 a 6 anni.
Divieti: il decreto legge utilizza l'espressione “divieto assoluto”. Da ultimo si consideri che vige il “divieto assoluto” (lett. C) di muoversi dalla propria abitazione, a chi è soggetto a quarantena o sia risultato positivo al virus. In questo caso il divieto è esplicito e chiaro.
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