Tardivo il ricorso anche se il messaggio PEC è accettato pochi secondi dopo la scadenza del termine

Redazione scientifica
17 Marzo 2020

La Cassazione ha chiarito che è inammissibile, per tardività nella sua proposizione, il ricorso accettato da parte del sistema pochi secondi dallo scadere dell'ultimo giorno utile.

Così con l'ordinanza n. 7159/20, depositata il 13 marzo.

Il fatto. La Corte d'Appello di Napoli, confermando quanto deciso dal Tribunale, negava ad un cittadino del Ghana il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno. Avverso la decisione il richiedente propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sullo stato di giustizia in Ghana e la sua situazione d'integrazione in Italia.

Ricorso tardivo. La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso per tardività della sua proposizione, osservando che il ricorrente ha notificato telematicamente il ricorso con accettazione da parte del sistema alle ore 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna nella casella dell'Avvocatura dello Stato alle ore 00:00:42 dello stesso giorno, scadendo il termine utile in data 27 dicembre 2017.
La Suprema Corte, osserva che il termine di 6 mesi ex art. 327 c.p.c. non risulta rispettato, ribadisce (già Cass. n. 21445/2018 e n. 393/2019) che «in tema di notificazione con modalità telematiche, l'art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della L. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo». Proseguono i Giudici sottolineando che, per quanto la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione si possa applicare anche alla notifica telematica e dunque essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa.
Nel caso di specie, tuttavia, la notifica telematica è avvenuta oltre l'ultimo giorno utile, essendo la ricevuta di accettazione stata generata il 28 dicembre 2018 e non entro le ore 24 del giorno precedente.
Chiarito questo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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