Sul principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia con procedura negoziata

17 Marzo 2020

Negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, ma negoziata, vale la regola del principio di rotazione, che funge da contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta, in tali casi, all'Amministrazione e ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione.

La questione Il gestore uscente ha impugnato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare ad una procedura di gara (riservata a 5 operatori), censurando l'applicazione rigida, acritica e sproporzionata del principio di rotazione.

La soluzione Il Collegio ha respinto il ricorso, evidenziando che negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, ma negoziata, vale la regola del principio di rotazione, che funge da contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta, in tali casi, all'Amministrazione e ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione, in contrasto con l'effettiva concorrenza.

Nella specie, secondo il TAR, l'Avviso pubblico aveva lo scopo di acquisire manifestazioni di interesse “per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”, finalizzata all'affidamento di un appalto “sotto soglia”, rispetto alla quale la stazione appaltante ha operato una preventiva limitazione del numero degli operatori da selezionare e, in modo legittimo, ha scelto di non invitare il gestore uscente alla selezione.

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