La priorità della trattazione del ricorso principale rispetto a quello incidentale per l’ipotesi di impugnative incrociate tendenti alla reciproca esclusione

Rosanna Macis
18 Marzo 2020

Nella particolare ipotesi in cui il ricorso principale e quello incidentale siano volti a reclamare contestualmente la reciproca esclusione sulla base di vizi incidenti sulla medesima fase procedimentale, non vi è ragione di dare ingresso all'esame in via prioritaria del ricorso incidentale, giacché quest'ultimo non sarebbe idoneo a far venire meno la legittimazione del ricorrente in via principale.

Il ricorso: una costituenda associazione di imprese si classifica seconda nella procedura di gara indetta dall'ESTAR (centrale di committenza degli enti del servizio sanitario toscano) per l'affidamento del contratto misto di fornitura e posa in opera, con progettazione ed esecuzione di opere accessorie, di apparecchiatura medica. Essa adisce il TAR per domandare l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore di altro raggruppamento, sulla scorta di due ordini di censure: inadeguatezza della offerta tecnica presentata e anomalia dell'offerta. Con ricorso incidentale, il RTI controinteressato eccepisce la illegittimità della mancata esclusione della ricorrente principale, che avrebbe dovuto essere disposta in ragione della carenza, nella offerta tecnica, di alcune specifiche richieste dalla lex specialis e per avere presentato un progetto in variante rispetto a quello posto a base di gara.

La decisione: rilevata la coincidenza sostanziale dei vizi dedotti da ricorrente principale e incidentale perché riferibili alla medesima fase procedimentale e, più precisamente, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche, il TAR ritiene di dover esaminare prioritariamente il ricorso principale perché, come da insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (che, sul tema, è andata via via sempre più circoscrivendo le ipotesi di inidoneità del ricorso incidentale a paralizzare gli effetti di quello principale: Corte di Giustizia UE, Sez. X, 4 luglio 2013, C- 100/12 “Fastweb”; Grande Sezione, 5 aprile 2016, C-689/13 “Puligienica”; Sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18 “Lombardi”) e in linea di continuità con quanto statuito dalla stessa Sezione con la pronuncia 30 ottobre 2019, n. 1469, l'accoglimento del ricorso incidentale non potrebbe comportare il venir meno dell'interesse alla decisione di quello principale. Precisa, al riguardo, la sentenza che, in questa peculiare ipotesi, il rapporto tra i gravami è tale per cui solo il rigetto di quello principale varrebbe a privare di interesse il ricorso incidentale. Viceversa, in caso di accoglimento del ricorso principale, dovrebbe darsi ingresso anche all'esame di quello incidentale. Nella fattispecie, la accertata infondatezza del ricorso principale conduce il Collegio alla pronuncia di improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse.

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