Circolare 18 marzo 2020 del Presidente Severini sull’art. 84, commi 1 e 2, d.l. "Cura Italia"

Redazione Scientifica
21 Marzo 2020

Si pubblica la circolare del Presidente Giuseppe Severini sull'art. 84, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

V Sezione del Consiglio di Stato

Circolare 18 marzo 2020

del Presidente Giuseppe Severini

sull'art. 84, commi 1 e 2, d.-l. 17 marzo 2020, n. 18

1. Con riferimento all'art. 84, commi 1 e 2, d.-l. 17 marzo 2020, n. 18, e agli stabiliti rinvii ex lege delle «udienze pubbliche e camerali» fissate dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020, in presenza di «procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo» che – evidentemente in deroga al detto rinvio - ora sono da senz'altro decidere «con decreto monocratico […] con il rito dell'art. 56 Cod. proc. amm.», il Presidente dell'«udienza camerale» rinviata (inclusa quella del già trascorso 12 marzo 2020) potrà, a sua valutazione, delegare la trattazione monocratica al già nominato relatore. Diversamente, la trattazione si intende delegata al Presidente medesimo.

Ricordo che il comma 1 aggiunge: «la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020»; e richiama il «rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5» del Codice, «salvo che ricorra il caso di cui all'art. 56, comma 1, primo periodo».

Per comodità, ricordo anche che l'art. 55, comma 5, stabilisce: «sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio»; e che l'art. 56, comma 1, primo periodo, stabilisce «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie».

Ne segue che detti richiami dell'art. 55, comma 5, e dell'art. 56, comma 1, primo periodo, indicano riferimenti temporali ineludibili per lo speciale «decreto monocratico» in questione.

2. Pur nel silenzio delle nuove norme, il «decreto monocratico» non potrà essere emesso prima della data che era stata fissata per l'udienza camerale, ovvero (per le domande cautelari pervenute ma ancora non fissate) che sarà all'uopo fissata, seppure virtualmente e ai soli fini dell'assegnazione/delega e della conseguente effettiva conversione ope legis nel «rito dell'art. 56». Si tratta infatti di una conversione del rito, e con i temperamentinominati, di un procedimento che nasce su domanda di ordinanza ex art. 55 Cod. proc. amm., dove la valutazione sostanziale rimane – anche per il principio dell'art. 112 Cod. proc. civ. - quella propria dell'art. 55 circa periculum in mora e fumus boni iuris. Sicché le difese debbono poter conservare diritti e opportunità processuali che avevano immaginato e calcolato in vista di quella data, o che possono oggi calcolare (ad es., presentare memorie fino a due giorni liberi prima, ai sensi del testualmente richiamato art. 55, comma 4, u.p.; svolgere trattative, ecc.): potenzialità che altrimenti, in lesione dell'affidamento, sarebbe loro sottratta dall'inattesa conversione in un percorso officioso simpliciter ac de plano, in pratica deformalizzato oltre la misura segnata dall'art. 84, comma 1.

3. L'art. 55, comma 5, sembra continuare ad operare altresì sotto altro profilo, conforme alla garanzia dilatoria dei termini che prevede. Così, per le udienze ([…] aprile 2020, […] aprile 2020) previste a meno di venti giorni dal 15 aprile 2020 (o meglio, dal […] aprile 2020, prima udienza «immediatamente successiva») si pone la questione del suo rispetto ai fini della fissazione della «trattazione collegiale», appunto per una «una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020». Va infatti considerata la ben difficile sostenibilità, seppure con «collegamenti da remoto» (comma 6), dell'intero carico nell'unica «udienza camerale» del […] aprile 2020.

Su queste basi, un'interpretazione ragionevole porta a che il «decreto monocratico» fissi per la «trattazione collegiale» una camera di consiglio già calendarizzata per dopo il 15 aprile 2020: a partire da quella del […] aprile 2020 o, se non così compatibile, quella del […] aprile 2020; o quella del […] aprile 2020. Rammento che le successive udienze sono previste per il […] maggio 2020 e il […] maggio 2020 e una gestione razionale del carico organizzativo potrebbe implicare anche queste.

4. Resta poi, allo stato, salva la questione del significato dell'espressione «udienze camerali». In coerenza con l'art. 4, comma 4, delle Norme di attuazione al Codice, come mod. dall'art. 7 d.-l. n. 168 del 2016 sul processo telematico, dovrebbe significare l'intera camera di consiglio, incluse le domande cautelari. Ma probabilmente qui si vuole invece significare i soli “riti camerali”. Diversamente, sarebbe in termini razionali difficilmente giustificabile (per il periodo tra il 6 e il 15 aprile 2020, per il quale il comma 1 resta fermo circa la decisione delle istanze cautelari «con decreto monocratico […] con il rito dell'art. 56 Cod. proc. amm.») che si possa, ai sensi del comma 2, dar luogo all'ordinaria decisione collegiale purché su richiesta congiunta delle parti, dando così luogo a un soverchio doppio binario processuale.

Ai fini del comma 2, segue che - come qui sopra si è presupposto - anche per il periodo tra il 6 e il 15 aprile 2020 (cioè, per il […] aprile 2020) opera la conversione legale delle domande cautelari nel «rito dell'art. 56» e che il passaggio in decisione su richiesta congiunta delle parti concerne i soli “riti camerali”. Cioè, pur in presenza di quell'«udienza camerale», la domanda cautelare non va trattata collegialmente, nemmeno su richiesta congiunta delle parti, perché è già ex lege convertita nel «rito dell'art. 56».

5. Ai fini organizzativi, è comunque opportuno previamente prendere contatto con gli uffici per la formazione dei ruoli di quelle udienze.

Il Presidente

Giuseppe Severini

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