Covid-19 e diritto di visita dopo il d.P.C.M. 22 marzo: cosa succede?

23 Marzo 2020

Nel corso di pochi giorni si sono susseguiti una serie di atti normativi limitativi della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato, finalizzati al contenimento della pandemia da Covid-19; limitazioni che non rischiano di riverberarsi anche sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori. L'Autore, partendo dall'analisi delle norme, fornisce alcune indicazioni pratiche da utilizzarsi sino all'auspicato intervento chiarificatore da parte del Governo.
Il susseguirsi degli atti normativi

L'art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 disponeva, all'interno della Regione Lombardia e di altre 14 province di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Il successivo d.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso l'operatività della norma all'interno territorio nazionale. Entrambi i decreti hanno efficacia sino al 3 aprile 2020.

In questo quadro normativo, il Governo è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti regolanti la separazione, anche delle coppie di fatto, e i divorzi (cfr.Affidamento ai tempi del Corona virus: il diritto di visita non si sospende, in, ilfamiliarista.it).

In tal senso è intervenuta anche la giurisprudenza (Trib. Milano, 11 marzo 2020; Spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19", in www.ilfamiliarista.it).

Il quadro regolamentare è rimasto stabilizzato solo per pochi giorni.

Il Ministero della Salute, con ordinanza del 20 marzo 2020 ha infatti disposto che «d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».

Dopo poco più di 24 ore, il Ministero della Salute, stavolta di concerto con il Ministero degli Interni, ha emanato una seconda ordinanza, datata 22 marzo 2020, in forza della quale «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Si nota immediatamente che, tra le cause giustificatrici degli spostamenti non rientrano più quelle legate alle "situazioni di necessità", contemplate nei d.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020. L'ordinanza ha efficacia (art.2) sino all'intervento di un nuovo DPCM.

Anche alcune Regioni non hanno fatto mancare il loro contributo sul punto.

La Regione Lombardia e la Regione Piemonte, entrambe con ordinanze del 21 marzo, hanno ribadito la legittimità degli spostamenti per "ragioni di necessità" ma hanno vietato quelli per raggiungere le seconde case, estendendo a tutta la settimana quanto il Ministero della Salute aveva fatto, con l'ordinanza 20 marzo, solo per i week end lunghi (da venerdì a lunedì); la Regione Sicilia, pur intervenuta con una sua ordinanza (ord.19 marzo 2020), non ha invece dato alcuna disposizione sul punto, così come pure la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto (ord.20 marzo 2020).

Infine, è intervenuto il Governo, con il d.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha:

- previsto all'art.1 il divieto «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»;

- conseguentemente soppresso le parole "È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» dal d.P.C.M. 8 marzo 2020;

- confermato le disposizioni di cui al Dpcm 11 marzo 2020 e quelle di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 da applicarsi "cumulativamente" rispetto a quelle del d.P.C.M. 22 marzo 2020, estendendone l'efficacia sino al 3 aprile;

- de facto abrogato le disposizioni dell'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Interni, del 22 marzo 2020.

La regolamentazione dei tempi di permanenza e il divieto di spostamento

Deve essere chiaro un punto: i divieti di spostamento, come li si voglia interpretare, non incidono direttamente sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Possono, a determinate condizioni, costituire una giustificazione per il mancato esercizio del diritto di visita ma non possono essere utilizzate da un genitore per impedire all'altro di vedere i figli.

Il divieto di spostamento, infatti, incide sulla libertà personale del soggetto ma non anche sull'efficacia del provvedimento giudiziario in essere. Da ciò consegue che quel genitore che impedisse all'altro di poter stare con il figlio, senza aver prima ottenuto un provvedimento modificativo del Giudice e limitandosi ad addurre le nuove disposizioni governative, commetterebbe un illecito.

Altro discorso è, invece, quello del genitore che volesse impedire il rispetto dei tempi di frequentazione in ragione di obiettive ragioni connesse al Covid- 19: pensiamo ad esempio a genitori particolarmente esposti al rischio di contagio, n ragione della loro attività professionale (se rientrante tra quelle non sospese in forza del d.P.C.M. 22 marzo 2020) oppure per ragioni sanitarie particolari o perché conviventi con soggetti appartenenti a categorie maggiormente vulnerabili (secondo uno studio dell'Università di Oxford e un altro dell'Università di Bonn, l'ampia diffusione in Italia del Covid-19 potrebbe avere tra le sue ragioni le frequenti interazioni nonni-nipoti) oppure, peggio ancora, perché manifestanti sintomi tipici del Covid-19. In questi il buon senso e la prudenza, prima che il diritto, dovrebbero portare a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli. Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere con riferimento ai minori collocati in strutture comunitarie, laddove l'esigenza di protezione degli ospiti e l'impossibilità di monitorare la positività al Covid-19 di coloro che si recano nelle comunità, depone per la sospensione delle visite protette dei soggetti esterni.

Legittimità degli spostamenti e diritto di visita

Nel caos normativo, occorre adesso chiedersi se il genitore che si reca a prendere o riportare il figlio commette o meno un illecito.

Due sono le ipotesi.

Se entrambi i genitori si trovano, dal 22 marzo in poi, nello stesso Comune, i trasferimenti sono pienamente leciti, giacché sottoposti (ancora) alla regolamentazione del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che non impedisce gli spostamenti dettati anche "da necessità". Il d.P.C.M. 22 marzo 2020, infatti, disciplina, vietandoli al di fuori di alcune ipotesi (esigenze lavorative, di salute e "urgenze”), solo i trasferimenti da Comune a Comune. In tale senso dunque, e fino a nuovi chiarimenti, vale quanto indicato dal Governo sul suo sito, come sopra indicato.

La situazione è più complessa per i genitori – che, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, non sono pochi- che vivono in comuni differenti magari adiacenti o distanti una manciata di chilometri.

Dal punto di vista letterale, infatti, i trasferimenti per andare a prendere o riportare i figli sembrerebbero essere vietati: il nuovo d.P.C.M. 20 marzo 2020 ha introdotto uno specifico divieto (il d.P.C.M. 8 marzo 2020 invece invitava solo "ad evitare") e ha eliminato, tra la cause giustificatrici, le "situazioni di necessità" sostituendole con le situazioni di "assoluta urgenza", tra le quali non pare poter rientrare l'esercizio del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Un'altra interpretazione è però possibile partendo dall'applicazione pratica del d.P.C.M. 8 marzo 2020, che permetteva gli spostamenti per andare a vedere i figli non sulla base della clausola di necessità, bensì in ragione di un più ampio bilanciamento tra l'esigenza di contenimento del Covid-19 e quelle di tutela del benessere dei figli minori che, mai come in questo drammatico momento hanno la necessità di fruire dell'apporto di entrambi i genitori. Potrebbe infatti non essere un caso che, nella FAQ governative basate sul d.P.C.M. 8 marzo 2020, la possibilità di recarsi a trovare i genitori anziani e di prestare loro cura e assistenza rientrasse espressamente nelle situazioni di "necessità", mentre la possibilità dei genitori separati di vedere i figli non fosse giustificata alla stessa maniera. Potrebbe altresì ritenersi che l'esercizio del diritto di visita rientri nel più vasto alveo delle esigenze di tutela della salute psicofisica dei minori, che potrebbero essere eccessivamente turbati da una prolungata assenza di uno dei due genitori; e ciò a maggior ragione ove, come probabile, le misure di contenimento si protrarranno oltre la data inizialmente stabilita.

D'altra parte, sarebbe un vero paradosso giuridico, permettere il rispetto della normale frequenza per i genitori che vivono nello stesso Comune e impedirla in caso contrario.

Conclusioni

Può sembrare comprensibile che, nel drammatico frangente in cui si trova il nostro Paese, il Governo, nella fretta della normativa d'emergenza, non abbia tenuto bene conto dell'impatto che questa potrebbe avere in una fascia, limitata ma non troppo, della popolazione. Non rimane che confidare dunque in un intervento di chiarificazione, per non lasciare nel limbo molte famiglie, specialmente quelle contrassegnate da eccessiva conflittualità.

Nelle more l'avvocatura specializzata è chiamata a svolgere un'ulteriore opera di mediazione e di componimento dei conflitti, invitando i propri assistiti a deporre, almeno in questa fase, le armi e a trovare soluzioni di componimento che tengano conto anche e soprattutto dell'interesse dei minori, anche loro esposti, come tutti e forse più di tutti a un cambio epocale dei paradigmi relazionali.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario