Emergenza coronavirus: novità del decreto “Cura Italia” in materia di giustizia e futuri scenari
Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
24 Marzo 2020
Attraverso un'esposizione analitica delle disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18, cd. decreto “Cura Italia” (in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), è ricostruito l'inedito assetto giuridico e giurisdizionale venuto a configurarsi a seguito delle misure straordinarie e urgenti volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
Premessa
Facendo ricorso alla decretazione d'urgenza il Governo ha emanato disposizioni recanti misure dirette al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che incidono anche sull'organizzazione della giustizia e sulla disciplina processuale, apportando alcune temporanee modifiche a carattere derogatorio ai codici di rito.
Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha dato avvio all'intervento straordinario in materia di giustizia civile, penale, contabile e amministrativa, introducendo all'art. 10 disposizioni relative alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari con sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020 , fatte salve alcune eccezioni.
L'evoluzione peggiorativa del quadro generale e il manifestarsi di fenomeni epidemiologici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività giudiziaria hanno portato all'emanazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 , recante ulteriori disposizioni e misure applicabili agli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale. È stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini dei procedimenti sino al 22 marzo 2020.
Il Governo è ancora una volta intervenuto, a stretto giro, con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, che ha abrogato gli artt. 1,2,3 e 4 del D.L. n. 11/2020 , sostituiti dagli artt. 83 , 84 e 85 .
Il nuovo decreto, pur riproponendo le previsioni di quello precedente, apporta taluni aggiustamenti e adeguamenti nella loro formulazione, al fine di precisarne l'effettiva portata applicativa e far luce, anche se non sempre con quella chiarezza che si richiede, sulle questioni dubbie emerse all'indomani della promulgazione del D.L. n. 11/2020.
Sono, altresì, introdotte nuove disposizioni che estendono l'applicazione delle misure necessarie al contenimento dell'emergenza sanitaria, come nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution).
Per una più dettagliata descrizione di queste misure e per ulteriori indicazioni di carattere interpretativo e applicativo, si rinvia in primis ai provvedimenti emessi dalle Presidenze dei Tribunali e delle Corti di appello, ai siti delle Giurisdizioni superiori e ai siti istituzionali, nonché alla scheda di analisi del Consiglio Nazionale Forense.
Rinvio delle udienze
L'evolversi repentino del quadro epidemiologico in atto ha imposto una proroga, disposta dall'art. 83, comma 1, del termine già fissato dal precedente decreto per
- il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con salvezza delle eccezioni previste al comma 3;
- la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con le eccezioni già richiamate.
L'originario termine del 22 marzo è attualmente protratto al 15 aprile 2020.
Più nel dettaglio, limitatamente al periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 e per i procedimenti che non rientrano tra quelli che devono essere trattati ai sensi del comma 3, con apposito provvedimento è disposto il differimento a data successiva delle udienze che, al 17 marzo 2020, risultino già fissate nel periodo sopra indicato.
Cessato il periodo di rinvio obbligatorio previsto del comma 1, e dunque dal 16 aprile 2020, i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui al commi 6 e 7, che comprendono l'ulteriore rinvio delle udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020, con esclusione delle udienze che comunque non possono essere rinviate, elencate al comma 3 (art. 83, comma 7 lett. g ) (v. infra).
Le disposizioni di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini processuali si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (art. 83 comma 21 ).
Anche in materia di giustizia amministrativa, l'art. 84 ricalcando il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria, dispone al comma 1 il rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 15 aprile 2020, così come immediatamente dopo tale data deve essere fissata la trattazione collegiale dei procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel lasso di tempo tra l'8 marzo e il 15 aprile 2020.
L'art. 85 estende l'applicazione del rinvio e della sospensione alle funzioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
Similmente a quanto disposto dall'art. 83, comma 7 lett. g in materia di giustizia civile e penale, dal 16 aprile 2020 sarà possibile per i vertici degli uffici giudiziari amministrativi (i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate) rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze.
Sono escluse da questa previsione le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e le cause rispetto alle quali i presidenti di cui al comma 3 adottino decreto, non impugnabile, che ne dichiari l'urgenza, quando la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (art. 84, comma 4 lett. e ).
Analogamente, per la giustizia contabile, i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali possono disporre identico rinvio d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020 delle udienze e delle adunanze, eccezion fatta – anche in tal caso – per le cause la cui ritardata trattazione potrebbe pregiudicare gravemente le parti (art. 85 comma 3 lett. f ).
Sospensione dei termini processuali
L'art. 83 dispone al comma 2 la sospensione dei termini prescritti “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, ferme le eccezioni di cui al comma 3.
La disposizione opera per il medesimo arco temporale previsto per il differimento d'ufficio delle udienze, ovvero dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
La diversa formulazione dell'articolo rispetto a quello originario (1, comma 2) contenuto nel D.L. n. 11/2020 (“procedimenti indicati al comma 1”) rende evidente che la sospensione opera a prescindere dal fatto che sia disposto o meno il rinvio dei procedimenti, ma va riferita a tutti i procedimenti civili e penali (cfr. relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/2020, disponibile sul sito del Senato della Repubblica, ove si prende atto del “fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma”).
Vien meno, così, anche il riferimento alla “pendenza” dei giudizi (cfr. provvedimento del presidente del Tribunale di Milano del 18 marzo 2020, secondo cui è “da intendersi sospeso il decorso per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali a prescindere dall'attuale pendenza presso gli uffici giudiziari”).
A differenza dell'art. 1, comma 2 cit. , la nuova disposizione si premura di specificare che si intendono pertanto sospesi, per il periodo sopraindicato, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché – così fugando i dubbi sollevati dal d.l. n. 11/2020 sull'applicazione della sospensione dei termini anche per i processi e le azioni di nuova introduzione – per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, con ampia formula di chiusura, tutti i termini procedurali, quindi ivi compresi quelli dei procedimenti esecutivi e concorsuali.
Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, il giorno iniziale per effettuare il computo è differito alla fine di tale periodo. I termini iniziati in data anteriore al 9 marzo riprenderanno, quindi, a decorrere a partire dal 16 aprile 2020.
Se il termine è calcolato “a ritroso” (è il caso, tra i tanti, del termine per la costituzione in giudizio del convenuto, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. o di quello per la citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, ai sensi dell'art. 468 c.p.c. ) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è rinviata l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, così da consentirne il rispetto. Questa previsione, che riproduce il meccanismo rinvenibile nell'art. 164, comma 3 c.p.c.), rende possibile la
da
decorrenza del termine ex novo e interamente al di fuori del periodo di sospensione (cfr. relazione illustrativa del disegno di legge, cit.)
Sono parimenti sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , ovvero il termine di 90 per l'esperimento del procedimento di reclamo e mediazione tributaria, quale condizione di procedibilità per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
A integrazione delle previsioni contenute nel D.L. n. 11/2020, è altresì disposto che, per la stessa durata del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria, sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 , nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , e in generale in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti (codici e leggi speciali), con il duplice presupposto che: (a) siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e (b) costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale (o, più in generale, – come sottolineato dal Consiglio Nazionale Forense nella scheda di analisi del D.L. n. 18/2020 – “il cui esperimento incida sull'introduzione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria”).
A mero titolo esemplificativo, rientrano nella previsione in esame – oltre ai procedimenti espressamente richiamati nel D.L. n. 18/2020 –, le procedure volte all'esperimento del tentativo di conciliazione per le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto (art. 11 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ; v., inoltre, CNF scheda di analisi, cit.).
Sono parallelamente sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di durata massima dei medesimi procedimenti, a patto che siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 (art. 83 comma 20).
In particolare, per il procedimento di mediazione civile e commerciale, la durata non deve essere superiore a tre mesi (art. 6 del D.lgs. n. 28/2010 cit. ), mentre per l''espletamento della procedura di negoziazione, il termine non deve essere inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti (art. 2, c. 2, lett. a) del D.L. n. 132/2014 cit. , conv. in L. n. 162/2014 cit. ).
Poiché il comma 2 dell'art. 83 – come si è visto – dispone che siano sospesi “in genere, tutti i termini procedurali”, deve ritenersi che la sospensione valga anche per il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione su invito del giudice (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010 cit. , cfr. CNF scheda di analisi, cit.).
Dall'8 marzo e sino al 15 aprile 2020 inclusi, sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo; l'art. 84 comma 1 richiama le conferenti norme in tema di sospensione feriale dei termini processuali (art. 54, commi 2 e 3 c.p.a. ).
Per i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, la decisione è presa con decreto monocratico (da emanarsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5 c.p.a. , salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 56, comma 1, primo periodo, c.p.a. ), dal presidente o dal magistrato da questi delegato, con il rito disciplinato dall'art. 56 c.p.a. (sulla fissazione della relativa trattazione collegiale v. supra).
Diversamente dall'art. 3 del d.l. n. 11/2020, il nuovo testo non prevede più “su richiesta anche di una sola delle parti”.
I decreti monocratici che, per effetto del comma 1 dell'art. 84, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5 c.p.a., mantengono efficacia, in deroga all'art. 56, comma 4 c.p.a. sino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di quest'ultimo articolo .
In materia di giustizia contabile, l'art. 85, comma 4 dispone – in caso di rinvio – la sospensione dei termini in corso alla data dell'8 marzo e con scadenza entro il 30 giugno 2020, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti. Il decorso dei termini riprende, dunque, dal 1° luglio 2020.
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 11/2020, è specificato che, a partire dall'8 marzo 2020, la sospensione si intende estesa ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali (non soltanto a quelle collegiali), alle prescrizioni in corso e alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.
Non è invece prevista, ai sensi del comma 6 dell'art. 85, alcuna sospensione dei termini per il controllo preventivo di legittimità; si applicano, pertanto, i normali termini previsti dall'ordinamento vigente (art. 27 della L. 24 novembre 2000, n. 340, dimezzati nei casi previsti dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, cfr. relazione illustrativa del disegno di legge, cit.).
È previsto un collegio più ristretto in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato: sino al 30 giugno 2020, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso. Il collegio delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze che possono essere organizzate tempestivamente anche in via telematica.
Eccezioni alla previsione generalizzata della sospensione dei termini e del rinvio d'ufficio delle udienze
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 non operano in procedimenti civili e penali attinenti a specifiche materie e con determinate connotazioni rispetto ai soggetti in essi coinvolti.
Le eccezioni sono più ristrette rispetto a quelle dell'art. 10 del D.L. n. 9/2020 e conformi a quelle dell'art. 2, comma 2 lett. g del D.L. n. 11/2020 .
Per lo svolgimento delle attività relative a questi procedimenti devono essere, naturalmente, rispettate tutte le vigenti misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica.
Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni e al giudice civile (art. 83, comma 3 lett. a), contenziosi e di volontaria giurisdizione, non possono essere rinviate le udienze né sospesi i termini:
1) nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
2) nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cfr. art. 1, comma 1 Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari);
3) nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
4) nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
5) nei procedimenti di cui all'art. 35 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale)
6) nei procedimenti di cui all'art. 12 della L. 22 maggio 1978, n. 194 (relativi alla richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure previste dalla legge);
7) nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
8) nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
9) nei procedimenti di cui agli artt. 283 (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata), 351 (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) e 373 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione).
In generale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 non operano in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può pregiudicare gravemente le parti.
In quest'ultimo caso, per le cause in cui non sia già stata celebrata alcuna udienza, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile.
Per le cause già iniziate (e, dunque, nel caso in cui siano già state celebrate udienze), tale dichiarazione è fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio, con provvedimento anch'esso non impugnabile.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense (cfr. Scheda di analisi del D.L. n. 18/2020), nei casi ove non sia ravvisabile la figura del giudice istruttore, quali le controversie del lavoro, e, più in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica, benché nulla venga specificato dalla disposizione in commento, “si può ragionevolmente ritenere che la dichiarazione d'urgenza debba provenire dal giudice monocratico”.
Per quanto riguarda i procedimenti penali (art. 83, comma 3 lett. b), non possono essere rinviate le udienze né sospesi i termini:
1) nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
2) nei procedimenti in cui, durante il periodo di sospensione, scadono i termini di durata massima della custodia cautelare, indicati all'art. 304 c.p.p. ;
3) nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive oppure è pendente la richiesta di applicazione di tali misure.
Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori chiedano espressamente di procedere con la trattazione, non sono passibili di differimento le udienze dei procedimenti:
1) a carico di persone in stato di detenzione, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative alla detenzione, ai sensi dell'art. 51-ter della L. 26 luglio 1975, n. 354 ;
2) in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
Nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3), fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera b), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si applica il rinvio delle udienze a meno che l'interessato chieda espressamente che si proceda.
Con una previsione generale analoga a quella delle lettera a), non sono soggette a rinvio neppure le udienze dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi tassativamente previsti dall'art. 392 c.p.p. , quando debba procedersi al cd. incidente probatorio.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, previa richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Misure organizzative a contrasto dell'emergenza epidemiologica
Così come nel precedente decreto, anche nel D.L. “Cura Italia” seguono disposizioni dirette a regolare la seconda fase dell'intervento straordinario rimesso alle determinazioni dei capi degli uffici giudiziari dislocati sull'intero territorio nazionale, cui è demandata l'individuazione di misure destinate a coprire un arco temporale più ampio rispetto a quello indicato dal precedente decreto, ovvero dal 16 aprile sino al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 6).
È rimesso ai capi degli uffici giudiziari il compito (e la correlata responsabilità) di adottare (come già stabilito dall'abrogato art. 2, comma 2 del D.L. n. 11/2020 ) alcune misure organizzative puntualmente elencate al comma 7 dell'art. 83 , destinate a influire anche sulla trattazione dei procedimenti.
Le misure, da assumere per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, sono quelle necessarie per consentire il rispetto sia delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia, sia delle prescrizioni adottate in materia con decreti del presidente del Consiglio dei ministri.
La disposizione, al pari di quella contenuta nel precedente decreto, ha, primariamente, lo scopo di evitare gli assembramenti all'interno di ogni spazio degli uffici giudiziari e i contatti ravvicinati tra le persone (il DPCM 8 marzo 2020 prescrive, nei contatti sociali, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro), a tutela della salute degli operatori del settore giustizia e degli utenti che, a qualsiasi titolo, frequentano i luoghi ove si esercita l'attività giudiziaria.
È, al contempo, garantita la prosecuzione di questa fondamentale attività, contenendo gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sul suo svolgimento.
Cessato il periodo di sospensione generalizzata imposta dalla contingente condizione sanitaria, seppur con le eccezioni espressamente previste, l'attività giudiziaria deve infatti proseguire per tutelare i principi fondamentali della Carta costituzionale sul diritto di difesa e sulla giurisdizione (artt. 24 e 101-113 Cost. ) e, in una visione più ampia, per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali previsti in uno Stato di diritto.
Non vi è democrazia, insomma, senza giurisdizione, secondo l'insegnamento della Costituzione.
La parola chiave che assicura la prosecuzione dell'attività giurisdizionale, anche se con i limiti e in forme diverse, è, dunque, “organizzazione”.
Una parola che ha fatto “storcere il naso”, in passato, a molti giuristi (non a Lodovico Mortara, che già a inizio del secolo scorso la considerava fondamentale per il buon funzionamento della giustizia) e che oggi, di fronte alla perdurante emergenza sanitaria, diventa il centro gravitazionale del sistema giustizia, così come deve ritenersi che lo sarà sempre più anche del sistema giustizia del futuro.
L'adozione delle misure organizzative di cui all'art. 83 comma 7 deve essere preceduta da un vaglio di necessità in ragione delle emergenze epidemiologiche certificate dall'autorità sanitaria regionale e nazionale. Per tale motivo è previsto che quest'ultima autorità, a livello regionale (per il tramite del presidente della Giunta della Regione), debba essere previamente sentita insieme alla rappresentanza dell'avvocatura (Consiglio dell'ordine degli avvocati).
Già con riferimento al D.L n. 11/2020, il Consiglio Nazionale Forense ha segnalato l'opportunità di costituire tavoli di lavoro permanenti tra capi degli uffici giudiziari e Ordini, laddove ciò non sia già avvenuto (cfr. scheda di analisi, cit.).
Ulteriormente, quale forma di coordinamento territoriale, è previsto che per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure siano adottate d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
Nei procedimenti amministrativi, in forza del disposto dell'art. 84, comma 3 , i provvedimenti organizzativi sono adottati “in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal presidente del Consiglio di Stato o dal segretariato generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza”.
In materia di giustizia contabile, tali provvedimenti sono adottati dai vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali (art. 85 comma 2 ), similmente “in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal presidente o dal segretariato generale della Giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza”.
Limitazioni e regolamentazione dell'accesso agli uffici giudiziari e ai servizi
Nell'ampia e variegata tipologia di misure organizzative che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità di cui al comma 6 dell'art. 83 rientra, anzitutto, la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari (art. 83, comma 7, lett. a ).
È, comunque, garantito l'accesso ai soggetti che debbono svolgere presso gli uffici giudiziari attività urgenti.
Altra misura utile per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone è la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici stessi, e dunque delle cancellerie e segreterie giudiziarie (art. 83, comma 7, lett. b ).
Tale limitazione può essere attuata, sentito il dirigente amministrativo, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 162 della L. 23 ottobre 1960, n. 1196 , ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, può esserne disposta la chiusura al pubblico.
Proprio in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in atto, la presidenza della Corte costituzionale, con apposito decreto del'11 marzo 2020 , dopo la pubblicazione del D.L. n. 11/2020 , a decorrere dal 12 marzo 2020 ha ridotto gli orari di apertura al pubblico della cancelleria (cfr. relativo comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale). Vi è da attendersi che questa limitazione, originariamente prevista sino al 3 aprile 2020, sia prorogata a seguito della pubblicazione del D.L. n. 18/2020 .
É, inoltre, confermata – al pari dell'art. 2, comma 2 lett. c del D.L. n. 11/2020 – la regolamentazione dell'accesso ai servizi, richiedendo previamente la prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica (art. 83, comma 7, lett. c ).
Occorre aver cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi. Più in generale, deve essere adottata ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.
Analoghe disposizioni sono previste per la giustizia amministrativa (art. 84, comma 4, lett. a, b, c ) e per la giustizia contabile (art. 85, comma 3, lett. a, b, c )
Adozione di linee guida
Tra le misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari potranno attuare per regolamentare la fissazione e la trattazione delle udienze, vi è anche quella dell'adozione di linee guida vincolanti per tutti gli operatori del settore (art. 83, comma 7, lett. d ).
Analoga disposizione è prevista per i procedimenti amministrativi dall'art. 84, comma 4 lett. d , ove è prevista l'adozione di direttive vincolanti, “coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato”.
Anche per quanto riguarda la giurisdizione contabile, l'art. 85, comma 3 lett. d , stabilisce che i vertici degli uffici territoriali, previo parere dei soggetti già indicati sopra, possano adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, “coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse”.
Celebrazione a porte chiuse di udienze civili e penali
Nel rispetto della normativa vigente, l'art. 83, comma 7, lett. e – richiamata la pertinente norma del codice di procedura penale (art. 472, comma 3 ) che prevede, in particolare, lo svolgimento del dibattimento o di alcuni atti di esso a porte chiuse (oltre che in caso di manifestazioni da parte del pubblico che turbano il regolare svolgimento delle udienze) quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati – introduce questa forma di celebrazione per tutte le udienze penali pubbliche o per le singole udienze.
La celebrazione a porte chiuse è similmente prevista per le udienze civili pubbliche, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. , secondo cui il giudice che dirige l'udienza pubblica in cui si discute la causa, può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di buon costume o – per quanto qui maggiormente rileva – ragioni di ordine pubblico.
Per quanto riguarda la giustizia contabile, l'art. 85, comma 3 lett. d , nel prevedere la possibilità per i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali di adottare linee guida, contiene il richiamo alla “eventuale celebrazione a porte chiuse”-
Svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto
È ammessa la trattazione di talune attività processuali anche mediante collegamenti da remoto (art. 83, comma 7, lett. f ).
Più in dettaglio, può disporsi lo svolgimento mediante tali collegamenti per quelle udienze civili ove non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.
In attuazione di questa disposizione e di quella del comma 12 dell'art. 83 (v. infra), il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con apposito provvedimento, ha individuato i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle udienze civili e penali.
Questi collegamenti, ai sensi dell'art. 2 del suddetto provvedimento – per quanto riguarda le udienze civili – sono organizzati dal giudice utilizzando i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione (di cui alle apposite note già trasmesse agli uffici giudiziari): Skype for Business; Teams.
È precisato che i collegamenti, effettuati con tali programmi su dispositivi dell'ufficio o personali, utilizzano infrastrutture dell'Amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.
Si richiede che lo svolgimento dell'udienza avvenga, in ogni caso, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell'udienza vien data comunicazione, a cura del giudice, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento, sia ai procuratori delle parti sia al pubblico ministero, ove questi debba partecipare all'udienza.
Il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti partecipanti.
Se si tratta di parti, l'accertamento riguarda anche la loro libera volontà.
Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
Allo stesso modo, per i giudizi amministrativi è consentita, eccezionalmente, l'adozione di modalità telematiche che consentano il collegamento dei magistrati da remoto. In particolare, il giudice delibera in camera di consiglio, avvalendosi, laddove necessario, di collegamenti effettuati mediante tale modalità.
Si considera camera di consiglio, a tutti gli effetti di legge, il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto (art. 84, comma 6 ).
Per quanto riguarda la giustizia contabile, analoga disposizione è prevista dall'art. 85, comma 3 lett. e ) per le udienze in cui non si prevede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze cui non devono presenziare soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni. È consentito l'utilizzo anche di strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o, con ampia previsione, “con ogni mezzo di comunicazione che, co attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati”.
Scambio e deposito telematico di note recanti le sole istanze e conclusioni
L'art. 83, comma 7 lett. h deroga la previsione codicistica secondo cui la trattazione della causa è orale con redazione del processo verbale (art. 180 c.p.c. , ai sensi del quale della trattazione orale della causa si redige processo verbale).
Al pari della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 lett. h , in forza del nuovo provvedimento emergenziale l'onere della partecipazione può essere realizzato mediante una trattazione della causa in forma scritta, attraverso lo scambio – con deposito telematico – di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (v. Franco Caroleo – Riccardo Ionta, L'udienza civile ai tempi del coronavirus. Comparizione figurata e trattazione scritta (art. 2, comma 2, lettera h, decreto l. 8 marzo 2020, n. 11, in www.giustiziainsieme.it, secondo cui, riferendosi all'analoga previgente norma: “La lettera h) cambia, ad oggi, il paradigma, perché l'onere della partecipazione può essere soddisfatto con una trattazione della causa in forma scritta che sola può favorire una comparizione figurata”).
Questa disposizione riveste grande rilevanza per raggiungere gli obbiettivi prefigurati dall'intervento straordinario attuato dal D.L. n. 18/2020, vale a dire quelli di individuare modalità alternative alla partecipazione fisica alle udienze, così da evitare il rischio di propagazione del virus e, simultaneamente, permettere la prosecuzione dell'attività giurisdizionale.
Nel rito ordinario la disposizione è applicabile alla prima udienza di comparizione prevista dall'art. 183 c.p.c. e a quella di ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 184 c.p.c. .
Altra udienza che si presta all'applicazione della disposizione in esame è quella di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c. ): i difensori delle parti possono procedere al deposito di note contenenti le conclusioni nell'interesse dei rispettivi assistiti. Il giudice, con provvedimento successivo, assegna alle parti i termini per il deposito degli atti conclusivi (art. 190 c.p.c. , oppure procede ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 2 c.p.c. o sexies c.p.c. , assegnando alle parti un termine per il deposito di note scritte contenenti le deduzioni discussionali (v. Caroleo – Ionta, op. cit.).
La disposizione è, altresì, applicabile al procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. , anche in tal caso con assegnazione alle parti di termini per il deposito di apposite note scritte.
La disposizione è destinata a trovare minor spazio applicativo nel rito del lavoro, caratterizzato da oralità, immediatezza e concentrazione; ciò vale principalmente per la prima udienza (cfr. Caroleo - Ionta, op. cit., secondo cui, tuttavia: “La trattazione scritta della causa con comparizione figurata ha comunque dei margini di concrete possibilità, considerando che, con frequenza, le cause di lavoro non si esauriscono in una sola udienza”).
Questa disposizione può trovare applicazione anche nei procedimenti cautelari. Per l'udienza prevista dall'art. 669-sexies c.p.c. valgano le considerazioni svolte in relazione alla prima udienza del rito ordinario.
Essa non si presta, invece, ad essere applicata a quelle udienze che “richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, tra queste l'udienza di cui all'art. 185 c.p.c. ), fissata dal giudice – su richiesta congiunta delle parti – per la comparizione delle stesse “al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione”.
Altrettanto può ritenersi per l'udienza ove è disposta la comparizione del consulente tecnico d'ufficio affinché presti il giuramento di rito (art. 193 c.p.c. ) o quella fissata per l'assunzione dei mezzi di prova (art. 202 c.p.c. ), con particolare riguardo all'escussione dei testi o all'espletamento dell'interrogatorio formale.
La lett. h dell'art. 83 non precisa come debba avvenire lo scambio delle note scritte. Cionondimeno, è ragionevole ritenere che, in considerazione della piena operatività del processo telematico, scambio e deposito siano attività da intendersi congiuntamente e la disposizione – così come formulata – suggerisce, quindi, di regolare cronologicamente il deposito delle note (v. Caroleo - Ionta, op. cit.. Secondo gli Autori, per dare un significato al lemma “scambio”, il giudice potrà concedere termini sfalsati, assicurando in tal modo una più efficace interlocuzione tra le parti).
Effettuato il deposito delle note, il giudice deciderà con provvedimento emesso fuori udienza.
È stato osservato come la “difficoltà materiale” nel selezionare a monte delle cause, tra le altre, che possono essere trattate mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, è prevedibile che i capi degli uffici giudiziari “”adottino in maniera generale la misura prevista dall'art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e, cioè, il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020” (Michele Liguori, Covid-19 e giustizia civile: le nuove misure urgenti emanate con il decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020 n. 18), in Ridare.it 18 marzo 2020).
Decisione allo stato degli atti delle controversie in materia di giustizia amministrativa e contabile
La decretazione d'urgenza ricorre ai protagonisti della giurisdizione (magistrati, avvocati, capi degli uffici giudiziari) affinché l'attività giudiziaria possa proseguire e sia garantito il diritto di ognuno ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi.
L'emergenza sanitaria non deve interrompere questa attività essenziale, che deve procedere in forme alternative e più semplificate.
Per i giudizi amministrativi, l'art. 84 comma 2 contiene una disposizione derogatoria del comma 1, prevedendo che, dal 6 aprile al 15 aprile 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale che in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, allorché ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.
La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza, termine entro il quale le parti possono depositare brevi note.
Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare, la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, laddove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'art. 56, comma 4 c.p.a. , a partire dal 6 aprile 2020.
Il collegio definisce la fase cautelare secondo le previsioni della norma in esame, a meno che, entro il termine di due giorni liberi prima dell'udienza, non sia depositata istanza di rinvio di una delle parti su cui incide la misura cautelare, nel qual caso la trattazione collegiale è differita a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Analogamente, dopo il 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, prevede il comma 5 dell'art. 84 che, in deroga alle norme del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione – sia in udienza camerale che in udienza pubblica –, passino in decisione allo stato degli atti, senza discussione orale.
È fatta salva la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. , omesso ogni relativo avviso (cfr. note del presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020: “Per ragioni sistematiche è da ritenere che tale possibilità si applichi anche alle udienze da celebrare dal 6 aprile al 15 aprile 2020. Si ritiene che eventuali avvisi che il presidente dia ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su questioni di rito rilevate dal collegio debbano essere comunicati alle parti con ordinanza, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e decidendo poi in camera di consiglio, senza fissare una nuova udienza”).
La nuova formulazione della norma non contiene più l'inciso, presente invece nel previgente D.L. n. 11/2020 , sull'istanza formulata da almeno una delle parti di discussione in udienza camerale o in udienza pubblica. Osserva, in proposito, il presidente della Corte dei Conti nelle note già citate: “In base all'art. 3 del d.l. n. 11/2020, la tutela cautelare monocratica presupponeva l'istanza di parte; invece in base all'art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020, la tutela cautelare monocratica è “sostitutiva ex lege” di quella collegiale, per i procedimenti cautelari promossi o pendenti fino al 15 aprile 2020 incluso”.
Su istanza proposta, entro due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare brevi note entro il medesimo termine, è disposta dal giudice la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del comma 1 dell'art. 84 , non sia stato possibile osservare.
Il giudice adotta, quindi, ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.
Si ha, in questo caso, la dimidiazione dei termini di cui all'art. 73, comma 1 c.p.a. , limitatamente al rito ordinario.
Con analoghe previsioni volte a semplificare il procedimento monocratico presso la giustizia contabile, conformemente a quanto previsto per quella ordinaria e amministrativa, l'art. 85, comma 5 dispone che, dopo il 15 aprile e sino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione davanti al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale che in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
Anche in questo caso le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti entro il termine di due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza (depositata in segreteria entro 15 giorni), dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Sono fatte salve la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del suddetto decreto legislativo.
Sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza
In considerazione dell'incidenza che le misure straordinarie e urgenti adottate nell'attuale situazione emergenziale possono avere sull'esercizio di diritti e facoltà, sia processuali sia sostanziali, nel D.L. n. 18/2020 sono presenti alcune disposizioni di carattere eccezionale, che si ricollegano ai provvedimenti di rinvio e sospensione generalizzate di cui all'art. 83 .
Il comma 4 dispone per i procedimenti penali – nei quali sono sospesi i termini ai sensi del comma 2 – la sospensione, per il medesimo periodo, del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari di cui all'art. 303 (per la custodia cautelare) e – in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 11/2018 – all'art. 308 c.p.p. (per le misure coercitive diverse dalla misura cautelare custodiale e per quelle interdittive) .
Il comma 8 dell'art. 83 contiene – al pari dell'art. 84 comma 8 (v. infra) –una clausola generale con la finalità di evitare che, durante il periodo in cui sono attuati i provvedimenti organizzativi di cui al comma 7, e per effetto degli stessi, possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni dei diritti esercitabili esclusivamente mediante il compimento delle attività che sono impedite dai provvedimenti richiamati.
In relazione ai procedimenti penali, nel caso di rinvio a seguito dell'adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del comma 7, lett. g dell'art. 83, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il comma 9 prevede la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui:
- all'art. 303 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare);
- all'art. 308 c.p.p. (termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla misura della custodia cautelare e di quelle interdittive, puntualizzazione resasi necessaria a fronte dei dubbi ingenerati negli operatori dal previgente testo del D.L. n. 11/2020);
- all'art. 309, comma 9 c.p.p. (in tema riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, limiti temporali entro cui il Tribunale annulla, riforma o conferma l'ordinanza);
- all'art. 311, commi 5 e 5-bis c.p.p. (in tema di ricorso per cassazione, termini per la decisione delle impugnazioni relative alle ordinanze recanti misure coercitive);
- all'art. 324. comma 7 c.p.p. (che, in tema di procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 309, comma 9 cit. )
- artt. 24, comma 2 (limiti temporali di efficacia del decreto di confisca dei beni sequestrati) e 27, comma 6 (limiti temporali di efficacia del provvedimento di confisca in caso di appello) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 .
La sospensione opera per il tempo in cui il procedimento è rinviato a seguito dell'adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del comma 7, lett. g dell'art. 83 , e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi, per quanto riguarda gli effetti prodotti dai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 84, che determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali, è disposta la rimessione in termini delle stesse (art. 84, comma 7), mentre è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ove le misure adottate in attuazione delle medesime disposizioni impediscano l'esercizio di diritti, l'esercizio di diritti (art. 84, comma 8) .
Decorso e computo dei termini ai fini dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (cd. Legge Pinto)
L'art. 83, comma 10 ribadisce, conformemente al precedente D.L. n. 11/2020 , la “sterilizzazione” dei periodi di sospensione stabiliti dalla normativa emergenziale ai fini del computo dei periodi rilevanti per la L. 24 marzo 2001, n. 89 .
In altri termini, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 ai fini del calcolo del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla cd. legge Pinto.
La L. n. 89/2001 prevede, infatti, il diritto alla liquidazione di un indennizzo, operata su base prettamente equitativa (tant'è che si parla di “equa riparazione”) per il danno non patrimoniale o patrimoniale in caso di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo affermato dalla nostra tavola costituzionale (art. 111 Cost. ).
L'art. 2-bis della legge in questione prevede, in linea generale, i termini presuntivi di durata ragionevole dei processi (tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità)
In applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020, nella determinazione della durata dei processi che abbiano violato il limite di durata ragionevole, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
Analoga disposizione è prevista, con riguardo ai procedimenti che sono stati rinviati per effetto delle disposizioni sopra illustrate, per la giustizia amministrativa dall'art. 84 comma 9 e per quella contabile dall'art. 85 comma 7.
Deposito telematico di tutti gli atti nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione
Ai sensi dell'art. 83, comma 11, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, per il lasso di tempo che va dal 9 marzo sino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità di tale servizio (non così per i giudici dinanzi alla Corte di cassazione e ai Giudici di pace), l'obbligo di deposito esclusivamente mediante modalità telematiche vale anche per gli atti introduttivi dei giudizi e per i documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 .
È, altresì, prevista la modalità di pagamento con sistemi telematici, anche tramite piattaforma tecnologica PagoPA, messa a disposizione dell'AgID, come previsto dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD - codice dell'amministrazione digitale), del contributo unificato di cui all'art. 14 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ), nonché dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo Testo, connessi al deposito dei medesimi atti.
Si segnale che, dopo la pubblicazione del D.L. n. 11/2020 , con comunicato del 12 marzo 2020 dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, avente ad oggetto le misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Consulta durante l'emergenza epidemiologica, è stato dato avviso agli avvocati dell'attivazione, a causa di tale emergenza, in via temporanea, di un indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti endoprocedimentali da parte degli stessi (atti di costituzione, atti di intervento, memorie di cui all'art. 10 delle Norme integrative, rinunce, accettazioni delle rinunce, istanze varie); sono, invece, esclusi da questa modalità di trasmissione (con conseguente applicazione delle regole ordinarie) gli atti di promovimento di nuovi giudizi.
Tale nuova procedura, che si aggiunge ai due metodi già esistenti (ovvero, il deposito cartaceo e l'invio a mezzo posta) sarà dismessa al termine dell'emergenza con apposita comunicazione pubblicata sul sito della Corte costituzionale.
Deposito cartaceo di copia del ricorso e degli scritti difensivi nei procedimenti amministrativi
In deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , l'art. 84, comma 10 prevede che, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in modalità telematica, il prescritto deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa avvenire anche tramite l'invio a mezzo del servizio postale (è, infatti, disposto che all'art. 7, comma 4 cit., dopo le parole “deve essere depositata”, siano inserite le seguenti: “anche a mezzo del servizio postale,”).
È, comunque, sospeso l'obbligo di deposito cartaceo di copia del ricorso nel periodo che va dall'8 marzo al 30 giugno 2020.
Partecipazione alle udienze tramite videoconferenze o collegamenti da remoto di detenuti, internati o soggetti sottoposti a misure cautelari
Il provvedimento emergenziale prevede, a decorrere dal 9 marzo e sino al 30 giugno 2020, la generalizzazione dell'abrogata norma contenuta nel D.L. n. 9/2020 sulla partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare (art. 83 comma 12 ).
Detta partecipazione è assicurata, laddove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (il quale contiene disposizioni per la partecipazione al dibattimento a distanza).
In alternativa – come da art. 3 del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, emanato a seguito della promulgazione del D.L. n. 18/2020 – possono essere impiegati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili dallo stesso provvedimento, ove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e, altresì, il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, permetta la reciproca visibilità.
Sono fatte salve le norme generali che consentono al giudice penale di disporre il dibattimento a porte chiuse “quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene” (art. 472, comma 3, c.p.p. ).
Modalità delle comunicazioni e notificazioni
A fronte dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica, il D.L. n. 18/2020 ha introdotto nuove disposizioni, non presenti nell'art. 2 del D.L. n. 11/2020, in deroga all'attuale sistema delle notificazioni e delle comunicazioni previsto dal codice di rito per tutti gli atti processuali penali, instaurando un meccanismo che consenta di informare le parti processuali, prontamente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori, dei provvedimenti adottati in forza delle decretazioni d'urgenza e di ogni avviso ad essi connessi, in particolare quelli concernenti i rinvii disposti d'ufficio.
Questo sistema è già disciplinato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , in vigore dal dicembre 2012, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (v. Sezione VI, “Giustizia digitale”).
In dettaglio, nei procedimenti penali interessati dalle misure emergenziali, le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti previsti e disciplinati ai sensi dell'art. 83, nonché dell'art. 10 del D.L. n. 9/2020 , sono eseguite attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012 cit. , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 cit. , oppure facendo ricorso a ulteriori sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (art. 83 comma 13 ), in tal modo favorendo gli uffici che già utilizzano sistemi telematici alternativi.
Altra previsione derogatoria e quella che prevede l'effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che, secondo l'ordinario regime codiscistico, si effettuano presso il difensore d'ufficio (art. 83 comma 14 ).
È, infine, disposta l'autorizzazione per tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14.
L'accesso a tale sistema è consentito senza che siano necessarie le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art. 16 del D.L. n. 179/2012 cit. , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 cit. (art. 83 comma 15 ).
Colloqui con i familiari nei penitenziari e istituti penali
Dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli artt. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354 , 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 , e 19 del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 , sono svolti a distanza.
Per l'attuazione di questa disposizione si ricorre, ove possibile, ad apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile, oppure alla corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 230/2000 cit.e all'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 121/2018 cit. (art. 83 comma 16).
Sospensione della concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà
La magistratura di sorveglianza, in considerazione delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'art. 30-ter della L. 26 luglio 1975, n. 354 , del regime di semilibertà ai sensi dell'art. 48 della medesima legge e del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (art. 83 comma 17).
Proroga delle sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
Per fronteggiare la perdurante emergenza sanitaria, evitando “l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari” (cfr. relazione illustrativa del disegno di legge, cit.), le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'art. 7 della L 10 aprile 1951, n. 287 , in corso al 17 marzo (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 ), sono prorogate sino al 30 giugno 2020 (art. 83 comma 18).
Rinvio delle elezioni del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Nulla muta rispetto a quanto già previsto dall'art. 2 comma 10 del D.L. n. 11/2020 per quanto concerne le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
L'art. 83, comma 19, derogando alle norme vigenti (art. 1, comma 1, del D.lgs. 28 febbraio 2008, n. 35 ), prevede il rinvio delle suddette alla prima domenica e al lunedì successivo del mese di ottobre 2020.
In conclusione
Le disposizioni e le misure straordinarie introdotte dalle decretazioni d'urgenza succedutesi a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, e imposte dal protrarsi e aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto, hanno l'obiettivo di contenere il propagarsi dell'epidemia senza, tuttavia, impedire lo svolgimento dell'attività giudiziaria.
Misure di carattere organizzativo, non direttamente introdotte dai decreti-legge e limitatamente al periodo emergenziale, per un lasso temporale ad oggi esteso sino al 30 giugno 2020, possono essere adottate, in presenza di specifici presupposti indicati nei decreti stessi, dai vertici degli uffici giudiziari, così da consentire la trattazione degli affari giudiziari e consultivi nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19.
Di fronte a una situazione del tutto inedita, il sistema giustizia ricorre all'uso degli strumenti informatici e telematici già a disposizione, cui adesso deve conferirsi maggiore importanza e valore, sperimentando modelli organizzativi alternativi, che è possibile prevedere connoteranno nel prossimo futuro – e, dunque, anche dopo il superamento della contingente situazione emergenziale – sempre più la trattazione degli affari giudiziari.
I provvedimenti emergenziali, previsti e disciplinati dai decreti-legge, in ultimo dal D.L. n. 18/2020, prestano attenzione, al contempo, a salvaguardare i diritti esercitabili esclusivamente mediante il compimento di quelle attività che sono impedite dai provvedimenti medesimi, intervenendo anche sulle preclusioni, decadenze e prescrizioni di tali diritti.
Guida all'approfondimento
Consiglio di Sato - Note del presidente del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2020
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – Provvedimento del Direttore Generale visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Organismo Congressuale Forense - Guida operativa alla lettura delle disposizioni in materia di giustizia del D.L. n. 18/2020 a cura dell'ufficio di monitoraggio legislativo dell'OCF
Senato della Repubblica - Disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Tribunale di Milano - Provvedimento del presidente del Tribunale di Milano, datato 18 marzo 2020, recante disposizioni in attuazione del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
https://www.tribunale.milano.it/files/50_20.pdf
Antonio Bana, Coronavirus: obblighi, divieti, rischi interpretativi e regole utili nel rispetto di tutti, in Ridare.it 17 marzo 2020
Franco Caroleo – Riccardo Ionta, L'udienza civile ai tempi del coronavirus. Comparizione figurata e trattazione scritta (art. 2, comma 2, lettera h, decreto l. 8 marzo 2020, n. 11, in www.giustiziainsieme.it
Michele Liguori, Covid-19 e giustizia civile: le nuove misure urgenti emanate con il decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020 n. 18), in Ridare.it 18 marzo 2020
Redazione Scientifica, Coronavirus, udienze telematiche e nuove misure organizzative della Cassazione, in Ridare.it, 11 marzo 2020
Redazione Scientifica, COVID-19 e nuove misure adottate dalla Corte Costituzionale, in Ridare.it 16 marzo 2020
Redazione Scientifica, Il via del Governo al decreto “Cura Italia”, in Ridare.it 17 marzo 2020
Redazione Scientifica, Nuovo decreto legge sull'emergenza COVID-19: le misure sul sistema giustizia, in Ridare.it 17 marzo 2020
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Sommario
Eccezioni alla previsione generalizzata della sospensione dei termini e del rinvio d'ufficio delle udienze
Misure organizzative a contrasto dell'emergenza epidemiologica
Limitazioni e regolamentazione dell'accesso agli uffici giudiziari e ai servizi
Decorso e computo dei termini ai fini dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (cd. Legge Pinto)
Partecipazione alle udienze tramite videoconferenze o collegamenti da remoto di detenuti, internati o soggetti sottoposti a misure cautelari
Modalità delle comunicazioni e notificazioni
Sospensione della concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà