Illegittimità dell’operato della Commissione: non è sufficiente l’omogeneità dei giudizi dei singoli commissari

24 Marzo 2020

La coincidenza delle valutazioni espresse dai singoli commissari di gara non è idonea, di per sé, a minare il corretto formarsi del giudizio dell'organo collegiale, in quanto l'omologazione dei punteggi non costituisce un sintomo certo di illegittimità. Inoltre, la semplice circostanza che il prodotto offerto in una precedente gara analoga indetta dalla stessa stazione appaltante avesse ottenuto un punteggio maggiore non è sufficiente, in assenza di indici sintomatici di travisamento o illogicità, a dimostrare l'illegittimità dell'operato della Commissione.

La vicenda. Un concorrente veniva escluso da una procedura aperta per la fornitura di strumenti chirurgici per aver totalizzato un punteggio relativo all'offerta tecnica inferiore rispetto alla soglia di ammissione fissata dal disciplinare di gara. L'operatore economico impugnava l'esclusione, lamentando:

  • l'erronea applicazione, da parte della Commissione, delle prescrizioni della lex specialis concernenti la valutazione dei parametri qualitativi di tipo “ponderale”, attesa la perfetta ed inusuale coincidenza dei giudizi espressi da tutti e cinque i commissari di gara per ogni parametro di valutazione;
  • la difformità di giudizio della Commissione giudicatrice rispetto ai punteggi attribuiti da una diversa Commissione nominata dalla stessa stazione appaltante qualche mese prima per la fornitura dei medesimi prodotti.

La soluzione giuridica. Con riguardo al primo punto, il Collegio rileva che dalla mera omogeneità delle valutazioni espresse da ciascun commissario non si può desumere illegittimità delle stesse. Infatti, nessuna regola, né di fonte legale né di lex specialis, vieta l'omogeneità delle valutazioni da parte dei commissari, limitandosi il disciplinare di gara a prescrivere che “per i parametri che (…) riportano la dicitura “ponderale” verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1”; né, ancor prima, preclude loro di svolgere uno scambio preliminare di opinioni, purché da ciò non derivi la convinzione di dover formare una maggioranza e questa si imponga a tutti i componenti dell'organo.

Con riguardo al secondo punto, la sentenza afferma che la semplice circostanza che il prodotto offerto in una precedente gara indetta dalla stessa stazione appaltante abbia ottenuto un punteggio maggiore non è sufficiente di per sé, in assenza di indici sintomatici di travisamento o illogicità, a dimostrare l'illegittimità dell'operato della Commissione. Il Collegio ha infatti ricordato il costante orientamento secondo cui le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità tecnica, per cui queste sono censurabili soltanto in caso di errori o illogicità manifeste. Inoltre, la sentenza ha rilevato che le due Commissioni chiamate ad operare nelle due distinte procedure di gara erano composte da soggetti diversi e i parametri valutativi individuati dalla lex specialis ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, nelle due gare, non erano sovrapponibili. Pertanto, non poteva ritenersi ingiustificata la difformità di giudizio espressa dalle Commissioni giudicatrici nelle diverse procedure di gara.

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