Poteri dell’Anac in materia di annotazione di notizie utili nel Casellario

Simone Abrate
25 Marzo 2020

I poteri dell'Anac in materia di annotazione di notizie “utili” sul Casellario, che esistevano anche nella vigenza del codice del 2006, sono poteri di “iscrizione atipica” nell'esercitare i quali l'Anac deve valutare l'utilità in concreto dell'annotazione tenendo conto anche delle difese dell'operatore economico. La pendenza di contenziosi giurisdizionali non è causa legittima di sospensione dei procedimenti sanzionatori.

Il caso. Il ricorrente ha impugnato l'annotazione nel Casellario di una “notizia utile”, a seguito della segnalazione di un'esclusione comminata nel 2009 da una stazione appaltante per aver l'operatore economico prodotto una fideiussione contraffatta. All'esito del procedimento sanzionatorio, sospeso dall'Anac nelle more della definizione dell'impugnazione dell'esclusione e della segnalazione, è stata comminata dall'Anac la sola sanzione pecuniaria, rilevando l'insussistenza della colpa grave del ricorrente, unitamente all'annotazione della notizia nel Casellario.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha dapprima rilevato che il potere dell'Anac di disporre le annotazioni nel Casellario informatico delle “notizie utili” esisteva già da prima che entrasse in vigore il d.lgs. n. 50/2016, e che anzi, nel vigore del d.P.R. n. 207/2010, tale potere risultava anche più ampio di quello definito, ora, dall'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, secondo il giudice amministrativo, l'Anac esercita in questi casi un potere di “iscrizione atipica” nel Casellario informatico ed è tenuta a procedere ad un'attenta valutazione dell'utilità in concreto dell'annotazione ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara e a valutare l'utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall'operatore economico nella sua memoria, conseguendo l'illegittimità dell'annotazione quando nel provvedimento di iscrizione si rilevi che non siano state tenute in conto le ragioni per le quali tali circostanze risultavano irrilevanti nella valutazione di utilità dell'iscrizione.

In particolare, il giudice ha specificato che non è possibile istruire il procedimento solo come procedimento sanzionatorio, ma poi nel dispositivo far comparire, senza alcun preavviso e senza un cenno di motivazione, la disposizione che riguarda l'annotazione di notizie “utili”, che così non risulta supportata da una istruttoria e da una motivazione che ne dimostrino l'effettiva utilità per il Casellario.

Infine, il Tar Lazio precisa che la pendenza di contenziosi giurisdizionali non è causa legittima di sospensione dei procedimenti sanzionatori regolati dagli artt. 6 ss. del Regolamento Unico dell'Anac 26 febbraio 2014 (né, peraltro, dei procedimenti disciplinati dagli artt. 29 ss. del medesimo Regolamento), atteso che la norma non contempla la pendenza di contenziosi giurisdizionali tra le cause di sospensione e quelle menzionate debbono intendersi quali cause tassative, proprio al fine di non vanificare la ratio complessiva della previsione afferente il termine massimo di definizione del procedimento. A conferma di ciò, il Regolamento non prevede né regola in alcun modo i rapporti tra il procedimento sanzionatorio ed eventuali contenziosi giurisdizionali pregiudiziali; di conseguenza, in tale “vuoto normativo”, non esiste alcuna norma che giustifichi l'inerzia dell'Anac nella riattivazione del procedimento.