Decreto cura Italia: gli aiuti alle imprese
26 Marzo 2020
Imprese di assicurazione
È noto che secondo il codice delle assicurazioni private l'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima a determinate condizioni In particolare, è previsto che per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la citata volatilità della pertinente struttura si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio. Per ciascun Paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio. Con Il D.L. n. 18/2020 si è provveduto a rivedere i presupposti per procedere all'aumento. In particolare, è stato disposto (art. 52) che, a decorrere dall'esercizio 2019, l'aumento di cui sopra è applicato quando la menzionata differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base. Resta fermo che le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
Secondo il vigente quadro giuridico di settore la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di Sace S.p.A. anche rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. A tal fine a suo tempo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato. Con il D.L. n. 18/2020 è stato previsto che, per sostenere per l'anno 2020, il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data del 17 marzo 2020, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito un apposito Comitato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico tenuto conto della dotazione del fondo e nei limiti delle risorse disponibili.
Con riferimento al fondo di solidarietà mutui prima casa è stata dettata una disciplina transitoria per un periodo di 9 mesi a decorrere dal mese di marzo 2020 in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo. In generale l'intervento è riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che presentano autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l'emergenza.
Con il decreto legge n. 18/20220, l'ammissione ai benefici è stata confermata per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È questo un profilo, però, sul quale sono necessarie alcune precisazioni con particolare riferimento a eventuali limiti reddituali considerato che trattasi di una disciplina particolare. Sotto il profilo soggettivo, è da ritenere che il beneficio spetti a tutti i contribuenti titolari di partita IVA rientranti nell'ambito a dell'art. 53, comma 1, del TUIR. Nessun difficoltà, ovviamente, per la verifica dei presupposti essendo sufficiente confrontare l'importo dei corrispettivi registrati nel trimestre ottobre – dicembre 2019 ed il trimestre successivo al 21 febbraio. Il riferimento al minor lasso di tempo, ovviamente, potrebbe indurre molti soggetti interessati a presentare subito la domanda anche se andrà chiarito se l'arco temporale sarà l'intero trimestre precedente oppure il corrispondente minor periodo del 2019. Sul piano procedurale, al fine di poter conseguire il beneficio, gli interessati dovranno presentare tramite gli intermediari bancari o finanziari, apposita richiesta quale presupposto affinché il fondo provveda al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.” La banca, dopo aver effettuato gli adempimenti di propria competenza, inoltra l'istanza alla Consap, che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta della Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo. Ovviamente, ulteriori elementi necessari al fine di perimetrare correttamente la portata del beneficio potranno essere acquisiti dall'emanando decreto di natura nonregolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Misure di sostegno finanziario alle imprese
Presupposti Come principio generale le attività per imposte anticipate riferibili a determinati componenti delle società possono essere trasformate in credito d'imposta in caso di inadempimento. Tale principio, inizialmente limitato a determinate aree, per effetto della sostituzione dell'art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 che, com'è noto, riguardava esclusivamente le società operatine Mezzogiorno a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale, è estato esteso all'intero territorio nazionale. Per espressa previsione legislativa si verifica l'inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Ne consegue che è importante che i soggetti interessati acquisiscano i documenti (contratti, lettere commerciali, pec, ecc.) dalle quali emergano con certezza le condizioni contrattuali tra cui, in particolare, le modalità di pagamento del debito. Va da sé che, in mancanza di una data certa, potrebbero soccorrere gli usi commerciali ma è di tutta evidenza che, in tal caso, non possono essere escluse difficoltà applicative. In ogni caso, se l'inadempimento è inferiore a 90 giorni il sostegno finanziario non può operare anche se il credito sia ceduto.
Il beneficio può essere chiesto se i crediti ceduti risultino insoddisfatti da più 90 giorni e il credito sia stato ceduto a titolo operoso. Va da sé che la cessione del credito deve avvenire secondo le norme civilistiche di cui gli artt. 1260 e seguenti c.c.- Verificandosi tali presupposti la trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della loro cessione. Al riguardo può essere utile ricordare che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Per effetto d'elle modifiche apportate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate. Il vantaggio è di tutta evidenza in quanto le società non dovranno attendere di conseguire nei futuri esercizi redditi imponibili tali da poter assorbire le perdite e le eccedenze ACE e possono disporre della necessaria liquidità in un momento in cui i ricavi sono fortemente ridotti. Non sono stati considerati, per contro, gli interessi passivi. La conversione in crediti d'imposta è esclusa per le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Attività rilevanti Circa la natura delle perdite interessate, avendo il legislatore fatto un generico riferimento, rilevano sia quelle commerciali sia quelle finanziarie. Ai fini della individuazione delle perdite interessate, occorre fare riferimento alla disciplina generale dettata dall'art. 84 TUIR a condizione che non siano state ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione. Non operano, ai fini in esame, le limitazioni previste, ai fini della deducibilità fiscale, per i soggetti che fruiscono del regime di esenzione dell'utile. Come accennato rileva anche l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto sempre che non sia stato ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Il beneficio non è illimitato. La nuova disciplina, infatti, un limite quantitativo avendo previsto che i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, le perdite e le eccedenze possono essere considerate per un ammontare massimo del 20% (es. se sono state cedute perdite ed eccedenze per un valore nominale di 1,5 miliardi, potranno essere considerati massimo 300 milioni). Ai fini della trasformazione in credito d'imposta sull'importo pari al 20% dovrà essere applicata l'aliquota IRES del 24% ovvero del 27,5% per gli intermediari finanziari (nell'esempio, il credito sarà pari, rispettivamente, a 72 milioni ovvero a 82,5 milioni). Al riguardo è da evidenziare che, contrariamente a quanto avviene di norma per il riconoscimento delle perdite conseguite nell'esercizio di attività d'impresa, non è richiesta la loro iscrizione in bilancio.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta; b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi.
Utilizzo dei crediti I creditiEssi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione secondo i principi generali (art.17 D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241), ovvero possono essere ceduti a terzi ovvero ceduti, in tutto o in parte, a una o più società dell'ente o del gruppo senza l'osservanza delle modalità di carattere generale ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Obbligo di opzione Per poter godere degli aiuti è richiesto che le società interessate manifestazione un'opzione in tal senso. L'opzione, irrevocabile, se non già esercitata a mente delle vigenti disposizioni, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
Esclusione dal beneficio Le misure di sostegno sono escluse per le società per le quali sia stato accertato:
- lo stato di insolvenza (art. 5 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; art. 2, c. 1, let., del codice della crisi d'impresa); - l'insolvenza ai sensi del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14.
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