Il congedo parentale straordinario nel decreto “cura italia”
26 Marzo 2020
Come cambia il congedo parentale durante l'emergenza da Covid-19? Da quanto decorrono le nuove disposizioni?
In via ordinaria, L'art. 34, d.lgs. n. 151 del 2001 prevede (a seguito della riforma avvenuta nel 2018) che: “Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…”. Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino non sono in alcun caso indennizzati.
Con il d.P.C.m. n. 70 del 17 marzo 2020 è stata prevista una forma straordinaria di congedo parentale, precisando che gli eventuali periodi di congedo fruiti ai sensi degli artt. 32 e 33, d.lgs. n. 151 del 2001, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, sono convertiti (a decorrere dal 5 marzo) nel congedo “straordinario” di cui do di cui all'art. 23, comma 1, del suddetto decreto. In base a tale disposizione, infatti, alternativamente i genitori - lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (salve le ipotesi di figli con disabilità per le quali non opera il limite di età) di uno specifico congedo, con indennità pari al 50% della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. È posta tuttavia una condizione, ossia che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, ovvero disoccupato o non lavoratore. (art. 23, comma 4, d.P.C.m. n. 70 del 2020) Tale periodo (non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati) può essere usufruito, senza tuttavia la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa, anche dai lavoratori del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma sempre alla condizione sopra citata (art. 23, comma 6, d.P.C.m. n. 70 del 2020). In questa ultima ipotesi, in ogni caso, opera un divieto di licenziamento, con diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.
Fonte: ilgiuslavorista.it |