Disposizioni per la giustizia tributaria: monche nel decreto “Cura Italia”
26 Marzo 2020
Per quanto le disposizioni dell'art. 83 del decreto in commento possano essere applicate, per analogia ed in quanto compatibili, alle Commissioni Tributarie, di fatto rimane l'impossibilità per il contribuente di vedersi sospesi anche i termini di quelle procedure o atti che, anche durante il differimento dell'attività giudicante, continueranno a svolgere i propri effetti negativi, soprattutto quelli comportanti possibili atti esecutivi.
In particolare, il mancato recepimento delle proposte di integrazione al decreto, pur avanzate, ha fatto perdere l'occasione di raggiungere due importanti obiettivi: 1) sfruttare al massimo la completa informatizzazione del processo tributario mediante l'effettuazione in via telematica di tutte le fasi pre processuali (notifica e deposito) e processuali, fino alla possibile udienza da remoto, consentendo in tal modo di prevenire qualsiasi forma di contagio da corona virus connessa ai contatti fisici del personale delle Commissioni, dei giudici e dei contribuenti; 2) stabilire tutte le deroghe e sospensioni, specifiche della giustizia tributaria e non connesse direttamente o per analogia a quelle previste per la giurisdizione civile, delle ordinarie scadenze degli adempimenti pre processuali (impugnazioni accertamenti, reclami/mediazione e accertamenti con adesione) e processuali (misure organizzative da parte dei capi degli uffici), in modo da non danneggiare i contribuenti ed i giudici dalle decisioni in tema di emergenza epidemiologica.
Il decreto legge non ha considerato che il rinvio delle udienze, non supportato da altri provvedimenti, rischia di lasciare i contribuenti in una situazione in cui è assente ogni tutela contro l'azione esecutiva del Fisco, considerando che gli accertamenti da questo emessi sono immediatamente esecutivi, anche in pendenza di impugnazione, se non viene accolta specifica istanza di sospensione da parte del giudice tributario. Inoltre, anche la sospensione dei termini prevista opera solo rispetto a procedimenti per i quali è già stato instaurato il processo, mentre non vengono sospesi quelli riferiti agli atti tributari per i quali, ad esempio, scadono in questi giorni i termini di adesione all'accertamento, con la oggettiva difficoltà di contattare i funzionari dell'Agenzia Entrate incaricati, visto che per essi è operativo lo smart working.
Per sopperire alle lacune per la giurisdizione tributaria presenti nel decreto, si sarebbe dovuto procedere ad inserire disposizioni specifiche, come fatto per la giustizia amministrativa e per quella contabile, con le quali sarebbe stato possibile:
a. degli effetti esecutivi degli atti impositivi impugnati con ricorso già depositato presso una Commissione Tributaria o depositato nel periodo di efficacia del decreto, salvo, a scadenza, l'ulteriore sospensione decisa dalla Commissione in presenza di istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b. della esecutività delle sentenze impugnate in appello presso una Commissione Tributaria Regionale, di quelle con ricorso per Cassazione e di quelle per le quali è stato proposto giudizio di revocazione, salvo, a scadenza, l'ulteriore sospensione decisa dalla Commissione competente in presenza di istanza presentata dal ricorrente ai sensi, rispettivamente, dell'art. 52, dell'art. 62-bis e dell'art. 65 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; c. dei termini per impugnare ogni atto notificato al contribuente dai soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e rientrante nella giurisdizione tributaria, di cui all'art. 1 del medesimo decreto; d. dei termini di accertamento con adesione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Poiché queste necessarie integrazioni avrebbero potuto trovare inserimento solo in fase di conversione in legge del decreto oramai emanato, ma è notizia di oggi che il Parlamento si è impegnato alla conversione “solo” entro il 1 maggio, data alla quale le stesse sarebbero praticamente inutili, l'unica speranza è che le voci di protesta che si alzano da tutte le parti attive del mondo tributario, dalle partite IVA, ai difensori ed agli stessi giudici tributari, inducano il Governo a farle proprie un uno degli altri probabili decreti per l'emergenza COVID19. |