Disposizioni per la giustizia tributaria: monche nel decreto “Cura Italia”

Aurelio Parente
26 Marzo 2020

Il decreto "Cura Italia", nell'applicare al processo tributario le disposizioni dell'art. 83 solo in quanto compatibili, non ha considerato gli effetti del semplice rinvio delle udienze sulle procedure, proprie del processo tributario, finalizzate a tutelare i contribuenti dalle automatiche conseguenze derivanti dalla notifica degli atti impositivi immediatamente esecutivi, come anche di quelle connesse all'esecutività delle sentenze stesse.

Per quanto le disposizioni dell'art. 83 del decreto in commento possano essere applicate, per analogia ed in quanto compatibili, alle Commissioni Tributarie, di fatto rimane l'impossibilità per il contribuente di vedersi sospesi anche i termini di quelle procedure o atti che, anche durante il differimento dell'attività giudicante, continueranno a svolgere i propri effetti negativi, soprattutto quelli comportanti possibili atti esecutivi.

In particolare, il mancato recepimento delle proposte di integrazione al decreto, pur avanzate, ha fatto perdere l'occasione di raggiungere due importanti obiettivi:

1) sfruttare al massimo la completa informatizzazione del processo tributario mediante l'effettuazione in via telematica di tutte le fasi pre processuali (notifica e deposito) e processuali, fino alla possibile udienza da remoto, consentendo in tal modo di prevenire qualsiasi forma di contagio da corona virus connessa ai contatti fisici del personale delle Commissioni, dei giudici e dei contribuenti;

2) stabilire tutte le deroghe e sospensioni, specifiche della giustizia tributaria e non connesse direttamente o per analogia a quelle previste per la giurisdizione civile, delle ordinarie scadenze degli adempimenti pre processuali (impugnazioni accertamenti, reclami/mediazione e accertamenti con adesione) e processuali (misure organizzative da parte dei capi degli uffici), in modo da non danneggiare i contribuenti ed i giudici dalle decisioni in tema di emergenza epidemiologica.

Il decreto legge non ha considerato che il rinvio delle udienze, non supportato da altri provvedimenti, rischia di lasciare i contribuenti in una situazione in cui è assente ogni tutela contro l'azione esecutiva del Fisco, considerando che gli accertamenti da questo emessi sono immediatamente esecutivi, anche in pendenza di impugnazione, se non viene accolta specifica istanza di sospensione da parte del giudice tributario.

Inoltre, anche la sospensione dei termini prevista opera solo rispetto a procedimenti per i quali è già stato instaurato il processo, mentre non vengono sospesi quelli riferiti agli atti tributari per i quali, ad esempio, scadono in questi giorni i termini di adesione all'accertamento, con la oggettiva difficoltà di contattare i funzionari dell'Agenzia Entrate incaricati, visto che per essi è operativo lo smart working.

Per sopperire alle lacune per la giurisdizione tributaria presenti nel decreto, si sarebbe dovuto procedere ad inserire disposizioni specifiche, come fatto per la giustizia amministrativa e per quella contabile, con le quali sarebbe stato possibile:

  1. Sfruttando appieno la completa informatizzazione del processo tributario, per il quale ricordiamo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la notifica e il deposito degli atti avvengono esclusivamente con modalità telematica, sulla base del nuovo art. 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disporre che fino al 31 maggio 2020 che gli uffici delle commissioni tributarie potevano essere chiusi al pubblico ed il personale amministrativo ivi in servizio essere, quindi, autorizzato ad accedere alle disposizioni in tema di lavoro agile, evitando inutili possibilità di contagio.
  2. A fronte della possibili chiusura degli uffici, poiché il rito tributario, diversamente da tutti gli altri, consente anche al contribuente di potersi difendere in proprio e di poter continuare a farlo notificando e depositando documentazione cartacea, disporre che per tale categoria di ricorrenti che non si avvale di assistenza tecnica, ove essi non intendano o siano impossibilitati ad avvalersi per le notifiche e i depositi degli atti delle modalità telematiche, i termini per tali adempimenti fossero sospesi d'ufficio fino al 31 maggio 2020.
  3. Al fine di tutelare il contribuente dagli effetti pregiudizievoli degli atti tributari (provvedimento impositivo o sentenza) che, in quanto atti immediatamente esecutivi, legittimano comunque l'ente creditore alla riscossione delle somme pretese, fino al 15 aprile 2020 disporre la sospensione:

a. degli effetti esecutivi degli atti impositivi impugnati con ricorso già depositato presso una Commissione Tributaria o depositato nel periodo di efficacia del decreto, salvo, a scadenza, l'ulteriore sospensione decisa dalla Commissione in presenza di istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b. della esecutività delle sentenze impugnate in appello presso una Commissione Tributaria Regionale, di quelle con ricorso per Cassazione e di quelle per le quali è stato proposto giudizio di revocazione, salvo, a scadenza, l'ulteriore sospensione decisa dalla Commissione competente in presenza di istanza presentata dal ricorrente ai sensi, rispettivamente, dell'art. 52, dell'art. 62-bis e dell'art. 65 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c. dei termini per impugnare ogni atto notificato al contribuente dai soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e rientrante nella giurisdizione tributaria, di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

d. dei termini di accertamento con adesione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Poiché queste necessarie integrazioni avrebbero potuto trovare inserimento solo in fase di conversione in legge del decreto oramai emanato, ma è notizia di oggi che il Parlamento si è impegnato alla conversione “solo” entro il 1 maggio, data alla quale le stesse sarebbero praticamente inutili, l'unica speranza è che le voci di protesta che si alzano da tutte le parti attive del mondo tributario, dalle partite IVA, ai difensori ed agli stessi giudici tributari, inducano il Governo a farle proprie un uno degli altri probabili decreti per l'emergenza COVID19.

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