Danno non patrimoniale: presupposti, astratta configurabilità del reato e poteri di accertamento del giudice civile
27 Marzo 2020
Massima
La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.
Il caso
La parte attrice ha agito nei confronti della convenuta, sua vicina di casa, lamentando danni patrimoniali e morali conseguenti alla condotta di questa ultima che avrebbe danneggiato cose e spaventato animali costringendo la prima ad installare sul confine una telecamera al fine di fornire prova di detti fatti. La parte convenuta, nel costituirsi, ha formulato domanda riconvenzionale per danni da violazione della riservatezza a fronte della installazione della telecamera. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande. Al contempo, il processo penale che ha visto le contendenti coinvolte si è concluso con l'assoluzione di una e il rigetto dell'azione civile promossa dall'altra. La Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto dalla allora attrice confermando la sentenza di primo grado. La questione
1. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, inteso come danno da reato ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., il fatto illecito non deve integrare il reato in astratto né richiede un accertamento del giudice penale ben potendo il giudice civile accertarne l'astratta configurabilità come reato mediante verifica, “incidenter tantum”, della sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico. 2. In mancanza di fatto illecito qualificabile astrattamente come reato l'eventuale risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la lesione di un diritto costituzionalmente inviolabile: circostanza che deve escludersi nella ipotesi di condotta lesiva che si sia risolta nel danneggiamento della proprietà privata. 3. Il costo sostenuto per accertare il pregiudizio è un fatto probatorio ex art. 2697 c.c. e non già una conseguenza derivante dalla condotta lesiva e come tale non è risarcibile quale voce di danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.. Le soluzioni giuridiche
Per quanto qui di interesse deve osservarsi che nella pronuncia in commento la Suprema Corte:
Osservazioni
1. Illecito civile/accertamento reato/potere del giudice/autonomia tra giudizio civile e giudizio penale. La Corte, nell'affrontare la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da reato in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e art. 185 c.p., ha ribadito che:
E', quindi, sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale (Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2007 n 22020); tuttavia, l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese le eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo (Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684);
2. Onere probatorio/danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.
Occorre ricordare che i suindicati principi non modificano i criteri che governano l'onere della prova che grava sull'attore ex art. 2697 c.c. E, infatti, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. civ., Sez. III, ord. 12 aprile 2011 n. 8421; Cass. civ, Sez. III, 10 maggio 2018 n. 11269). Nel caso di specie la Corte ha, altresì, evidenziato che non costituisce pregiudizio patrimoniale risarcibile ex art. 2043 c.c. la spesa sostenuta per la installazione di una telecamera trattandosi di fatto che non è eziologicamente collegato al comportamento illecito. E, infatti, il danno è costituito dalla modifica peggiorativa determinata dal fatto illecito mentre la spesa sostenuta per provare la condotta lesiva è un fatto che rileva sul piano probatorio e non già su quello costitutivo della pretesa risarcitoria.
3. Posizioni soggettive costituzionalmente rilevanti ex art. 2059 c.c./tipicità del danno non patrimoniale. Altro profilo da segnalare nella pronuncia in commento è quello relativo alla individuazione della posizione soggettiva costituzionalmente rilevante e come tale idonea a legittimare la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale nell'ambito di una impostazione dogmatica che ha tipizzato il danno non patrimoniale limitandone la risarcibilità – secondo il dettato normativo di cui all'art. 2059 c.c., che consente il risarcimento del danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”- alla ipotesi di espressa previsione legislativa del risarcimento o della tutela costituzionale di un diritto inviolabile della persona (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). Spetta, quindi, al giudice, facendo applicazione dell'art. 2 Cost, procedere all'individuazione di ulteriori interessi emersi nella realtà sociale in un determinato momento storico e muniti di rango costituzionale e attinenti a posizioni inviolabili della persona umana. Nel caso di specie la Corte, facendo applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche, ha ritenuto priva di rilevanza la pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale da danneggiamento alla proprietà privata.
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