La carenza del requisito di idoneità professionale non può essere colmata mediante avvalimento

Redazione Scientifica
10 Marzo 2020

L'iscrizione ad albi - come all'Albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico) costituisce requisito indispensabile per prestare l'attività...

L'iscrizione ad albi (come all'albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico) costituisce requisito indispensabile per prestare l'attività (nella specie di gestore del servizio di trasporto scolastico) e perciò quando è richiesto dal bando di gara quale “requisito di idoneità professionale” ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, deve essere posseduto in proprio dall'operatore

I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nel bando di gara devono intendersi a pena di esclusione, anche in assenza di un'esplicita clausola che li preveda come tali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5291).

L'iscrizione all'albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico costituisce un requisito soggettivo (afferente l'idoneità professionale del candidato), collegato al dato esperienziale ed aziendale dell'idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, che non può essere oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito «trasferibile» da un operatore economico all'altro.

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