La pendenza di contenziosi giurisdizionali non è causa legittima di sospensione dei procedimenti sanzionatori
24 Marzo 2020
La pendenza di contenziosi giurisdizionali non è causa legittima di sospensione dei procedimenti sanzionatori regolati dagli artt. 6 e segg. del Regolamento Unico dell'ANAC 26 febbraio 2014 (né, peraltro, dei procedimenti disciplinati dagli artt. 29 e segg. del medesimo Regolamento), atteso che la norma non contempla la pendenza di contenziosi giurisdizionali tra le cause di sospensione, e quelle menzionate debbono intendersi quali cause tassative, proprio al fine di non vanificare la ratio complessiva della previsione afferente il termine massimo di definizione del procedimento. Inoltre, il Regolamento non prevede né regola in alcun modo i rapporti tra il procedimento sanzionatorio ed eventuali contenziosi giurisdizionali pregiudiziali; di conseguenza, in tale “vuoto normativo”, non esiste alcuna norma che giustifichi l'inerzia dell'ANAC nella riattivazione del procedimento. |