Violazione delle prescrizioni in tema di contenimento dell'epidemia da Covid-19: da contravvenzione a illecito amministrativo
27 Marzo 2020
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ha finalmente posto fine a inquietanti dichiarazioni di intenti che organi di stampa hanno attribuito alle Procure della Repubblica di Milano, Genova e Palermo. Le notizie, pubblicate tra 21 ed il 24 marzo uu.ss., riferivano circa la determinazione, cui sarebbero giunte tali Procure, di contestare, in caso di violazioni delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, non la contravvenzione p. e p. dall'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ma quella p. e p. dall'art. 260, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.). Tale ultima norma prescrive un trattamento sanzionatorio maggiormente severo rispetto a quello di cui all'art. 650 c.p. ma, soprattutto, non consente l'oblazione prevedendo cumulativamente la pena dell'arresto e dell'ammenda. La fattispecie contemplata dall'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 puniva, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, “il mancato rispetto delle misure di contenimento” previste dal medesimo decreto. Gli artt. 1 e 2 di tale provvedimento attribuiscono alle autorità competenti il potere “di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”anche ulteriori rispetto a quelle suggerite dal decreto legge nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2. È stato ritenuto, in senso praticamente unanime, che la norma di cui all'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, abbia introdotto nell'ordinamento una fattispecie autonoma di reato. Si è da più parti correttamente osservato che il riferimento ivi contenuto all'art. 650 c.p. sia stato effettuato dal Legislatore unicamente quoad poenam. Ben difficilmente avrebbe potuto sostenersi il contrario, attesa la chiara formulazione letterale del precetto secondo cui le violazioni alle misure di contenimento sarebbero state punite ai sensi della norma di cui all'art. 650 c.p. A ciò si aggiunga, per quanto occorrer possa, che il modello di autodichiarazione attualmente disponibile sul sito del Ministero dell'Interno fa esplicito riferimento al fatto che l'inottemperanza alle misure di contenimento sia sanzionata “dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020”. Peraltro, gli originali proclami delle Procure di Milano, Genova e Palermo hanno avuto, eufemisticamente, l'effetto di irrigidire gli (ormai pochi) interpreti ancora legati all'ancien régime di un diritto penale positivo e costituzionalmente orientato. La magistratura inquirente (non tutta) avrebbe infatti applicato (stando alle notizie di stampa) una norma certamente speciale rispetto a quella di cui all'art. 650 c.p. (e cioè l'art. 260 T.U.L.S.), ma generale rispetto a quella di cui all'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Frustrando non solo il principio di specialità, ma mostrando di non tenere nella giusta considerazione il postulato cardine di matrice illuministica che vuole la magistratura subordinata alla legge. Legge (artt. 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6) che, come già accennato, non positivizzava specifiche misure di contenimento, limitandosi a suggerirle e delegando le autorità competenti ad adottarle. Ragion per cui, ben difficilmente avrebbe potuto sostenersi, come avrebbero voluto sostenere le Procure sopra citate, l'applicabilità della norma di cui all'art. 260 T.U.L.S. con riferimento alla violazione dei provvedimenti delle autorità competenti emanati successivamente al d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, per la contradizion che nol consente. Ecco che il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 pubblicato in pari data in G.U. risulta assolutamente opportuno in relazione al tema che qui interessa, avendo posto un punto fermo in ordine alle sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme, di qualsiasi rango, emanate per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Innanzitutto, la norma di cui all'art. 4, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le condotte violative di misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 adottate in forza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, ovvero dalle Regioni nei casi eccezionali e con i limiti temporali previste dall'art. 3, commi 1 e 2, nonché quelle già adottate in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente (cfr., art. 3, comma 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19) siano punite con la sanzione amministrativa ivi indicata e non si applichino le sanzioni previste dall'art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione penale concernente la violazione di prescrizioni emanate in materia sanitaria. Quanto alle violazioni commesse anteriormente al 25 marzo 2020 e precedentemente punite ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto ha previsto, all'art. 4, comma 8, che ad esse si applichino le sanzioni amministrative ivi previste ma nella misura minima ridotta alla metà. Occorre segnalare, tuttavia, come il Legislatore abbia residualmente fatto ricorso alla sanzione penale per le sole ipotesi di violazione della misura della quarantena da parte di soggetti risultati positivi al virus (art. 1, comma 2, lett. e)), introducendo con l'art. 4, comma 6 del decreto, una autonoma fattispecie contravvenzionale, il cui trattamento sanzionatorio è determinato attraverso il rinvio all'art. 260 T.U.L.S. così come modificato ai sensi del comma 7 dell'art. 4. |