Anomalia dell’offerta e costi della manodopera: può essere positivamente valutato il lavoro straordinario?

28 Marzo 2020

La natura volontaria del lavoro straordinario non vale di per sé a incidere sull'offerta o ad intaccare la significatività dell'impegno giuridico assunto dall'operatore economico con la conseguenza che il richiamo al lavoro straordinario non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell'offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell'impresa.

Il fatto.

Nell'ambito della procedura per l'affidamento del servizio di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci da eseguirsi presso uno dei principali scali italiani, un operatore economico - classificatosi secondo - contestava l'aggiudicazione in favore di altro concorrente in quanto, a suo dire, la commissione giudicatrice non aveva disposto l'esclusione di quest'ultimo a causa dell'anomalia della sua offerta.

Più precisamente, tra i diversi motivi di ricorso, il ricorrente contestava che la stazione appaltante, nonostante avesse attivato il (facoltativo) procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avesse positivamente valutato, ai fini della congruità della stessa, l'indicazione del concorrente di ore di lavoro “straordinario”.

La questione al vaglio del TAR.

La questione sollevata riguarda l'utilizzabilità - o meno - nell'ambito dell'appalto in questione del lavoro straordinario ai fini della sostenibilità dell'offerta, tenuto conto della peculiarità del servizio posto a base di gara e della natura fiduciaria dello stesso.

L'analisi del Collegio dall'analisi del contratto collettivo (ccnl) di riferimento applicabile al settore “vigilanza”.

Il predetto contratto collettivo prevedeva che, inragione delle particolari esigenze del settore e della necessità di garantire “la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza”, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio e per un determinato numero di ore annuali.

A giudizio del Collegio la sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull'offerta o ad “intaccare” la significatività dell'impegno giuridico assunto dall'impresanei confronti del committente, afferendo piuttosto il possibile rifiuto del prestatore di lavoro ai rapporti interni fra datore e lavoratore.

Le conclusioni del Collegio.

A giudizio del TAR la commissione giudicatrice ha quindi correttamente operato ritenendo congrua l'offerta dell'impresa risultata aggiudicataria in quanto il richiamo al lavoro straordinario non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell'offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell'impresa.

Il ricorso è stato quindi rigettato e l'aggiudicazione già disposta confermata dal Collegio.

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