Manca l'interesse a ricorrere se non si contestano l’operato della Commissione e i punteggi attribuiti alle imprese collocate in posizione migliore

Flaminia Aperio Bella
28 Marzo 2020

È inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento dell'aggiudicazione qualora manchi la dimostrazione dell'interesse, attuale e concreto, del ricorrente a contestare la graduatoria, non risultando alcuna prova della sua possibilità di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto a seguito della correzione del presunto errore della Commissione e non essendo in alcun modo contestato il punteggio assegnato alle imprese che si trovano in una posizione migliore.

Il caso. La società terza classificata nella procedura di aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi insorgeva contro l'aggiudicazione e tutti gli atti di gara denunciando, in un unico motivo di ricorso, la sottovalutazione della propria offerta tecnica migliorativa e la violazione del principio di imparzialità nella valutazione della stessa da parte della Commissione. Nessun rilievo veniva mosso sui punteggi attribuiti alla prima e alla seconda graduata.

La decisione. Il TAR dichiara inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento dell'aggiudicazione, precisando che il ricorrente ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo far valere un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della stessa se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto.

Prosegue il Collegio precisando che costituisce ius receptum il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della sussistenza dell'interesse al ricorso, che, come è noto, costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio e in sede di appello. Ne discende che la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che l'impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzata a ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondata sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev'essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile, dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria.

Nel caso di specie, rileva il TAR, non è stata fornita alcuna prova della possibilità della ricorrente di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto a seguito della correzione del contestato errore di valutazione della Commissione, né è stata mossa alcuna censura sul punteggio attribuito alla prima e seconda graduata. Poiché non è neppure desumibile dal ricorso un interesse strumentale alla rinnovazione parziale della procedura di gara, in quanto la censura di difetto di imparzialità della Commissione non rappresenta un vizio procedurale comune alle altre offerte, ma un presunto vizio di valutazione della singola offerta, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione è stata, pertanto, ritenuta inammissibile.

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