La normativa provinciale sulla nomina della commissione giudicatrice da parte del RUP

Redazione Scientifica
23 Marzo 2020

È legittima la nomina dei membri della commissione giudicatrice da parte del RUP in forza di specifica attribuzione della legge provinciale...

È legittima la nomina dei membri della commissione giudicatrice da parte del RUP in forza di specifica attribuzione della legge provinciale (nella specie v. gli artt. 6, commi 6 e 7, l. prov. Bolzano n. 17 del 1993 e 34, comma 4, l. prov. n. 16 del 2015), emanata in attuazione della direttiva 2014/24/UE e applicabile ratione temporis. In particolare, si evidenzia come la previsione di modalità di nomina mediante il sorteggio dei nominativi da elenchi telematici appositamente predisposti, determini la natura sostanzialmente vincolata dell'esercizio del potere e rappresenti un fattore di per sé idoneo a garantire l'imparzialità e la trasparenza della procedura. Con la precisazione che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, relativa ai rapporti tra legge statale e leggi provinciali, non determinerebbe la diretta abrogazione delle norme preesistenti quanto piuttosto un obbligo di adeguamento.

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