Illegittimità dell’operato della Commissione: non basta omogeneità dei giudizi dei commissari o valutazione incongrua

Redazione Scientifica
20 Marzo 2020

La coincidenza delle valutazioni, a fronte della riferibilità a ciascun commissario del singolo giudizio, asseverata dalle schede sottoscritte, non è idonea a ...

La coincidenza delle valutazioni, a fronte della riferibilità a ciascun commissario del singolo giudizio, asseverata dalle schede sottoscritte, non è idonea a minare il corretto formarsi del giudizio espresso dall'organo collegiale a mezzo di giudizi espressi dai commissari singoli, in quanto non si può desumere, dal solo fatto che le valutazioni espresse da ciascuno dei commissari risultano omogenee, alcuna illegittimità delle stesse, né l'omologazione dei punteggi costituisce, per il legislatore, e per il bando della gara in esame, un sintomo certo di illegittimità.

Né la semplice circostanza che il prodotto offerto dalla ricorrente, in altra precedente gara indetta dalla stessa stazione appaltante, abbia ottenuto un punteggio maggiore rispetto a quello oggetto di successiva contestazione, e il fatto che la stessa ricorrente in quell'occasione sia persino risultata aggiudicataria, non sono sufficienti, da soli, e in assenza di indici sintomatici di travisamento o illogicità, a dimostrare l'illegittimità dell'operato della commissione che, in diversa composizione, ha successivamente attribuito allo stesso prodotto un punteggio sfavorevole, determinandone l'esclusione.

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