L’escussione della cauzione provvisoria consegue all’accertamento della mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara

Redazione Scientifica
13 Marzo 2020

Confermata la piena legittimità del provvedimento di esclusione per carenza del requisito generale come previsto da...

Confermata la piena legittimità del provvedimento di esclusione per carenza del requisito generale come previsto dall'art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'escussione della cauzione provvisoria consegue all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per carenza dei requisiti di partecipazione, quale che sia il requisito accertato mancante, poiché la partecipazione alla gara in mancanza dei necessari requisiti, costituisce elemento che denota, di per sé, un contegno colposo, sub specie di violazione dei principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità, connessi alla partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, configurabile rispetto a fatti, stati e situazioni riferibili allo stesso operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3384 e le pronunce ivi richiamate).

Ne segue che l'escussione non è conseguenza esclusivamente di una falsa dichiarazione o della mancata comprova di requisiti dichiarati, ma di ogni carenza dei requisiti di partecipazione e che la circostanza che i provvedimenti di risoluzione fossero successivi alla data di presentazione dell'offerta non assume rilevanza alcuna per essere essi solo mezzo di prova dell'inaffidabilità e mancanza di serietà dell'operatore già concretizzatasi nei suoi pregressi comportamenti.

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