L’inaffidabilità dell’operatore può essere desunta anche rispetto a inadempimenti afferenti rapporti intercorsi con altre amministrazioni

Redazione Scientifica
13 Marzo 2020

La valutazione compiuta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n,. 163, ha ad oggetto...

La valutazione compiuta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n,. 163, ha ad oggetto ogni errore commesso nella pregressa attività professionale connotato dal requisito di gravità, a prescindere dal fatto che la stazione appaltante sia la stessa presso la quale si svolge il procedimento di scelta del contraente o altra (Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2018, n. 3628; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 19 agosto 2015, n. 3950).

Al riguardo, secondo costante giurisprudenza:

- la valutazione operata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha ad oggetto l'affidabilità contrattuale e professionale dell'operatore economico alla luce di un grave errore professionale commesso nell'esercizio della sua attività, inteso come qualsiasi comportamento scorretto idoneo ad incidere sulla credibilità professionale dell'operatore (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. X, 18 dicembre 2014, n. 470 causa C-470/13; Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2020, n. 479; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 6 settembre 2017, n. 4228)

- tale valutazione è espressione di ampia discrezionalità poiché effettuata sulla base di considerazioni di opportunità e, comunque, in applicazione di norme interne o prassi amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2018, n. 5960; V, 19 settembre 2018, n. 5337);

- nondimeno la stazione appaltante è tenuta nella motivazione del provvedimento a dar adeguato conto: a) di aver effettuato un'autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto la pregressa commissione di un errore professionale grave; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2020, n. 479);

- il sindacato del giudice amministrativo è necessariamente un sindacato sulla motivazione nel senso che il giudice è tenuto a valutare se, alla luce delle ragioni articolate dalla stazione appaltante nella motivazione del provvedimento, la valutazione non sia connotata da illogicità, irrazionalità, abnormità o, comunque, da travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2017, n. 3652; V, 17 settembre 2018, n. 5424).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.