Il sindacato di legittimità delle valutazioni della Commissione di gara non può estendersi al merito dei giudizi tecnici espressi

Benedetta Barmann
30 Marzo 2020

Il sindacato di legittimità sulle determinazioni della Commissione non può estendersi fino a scrutinare il merito dei relativi giudizi tecnici, se non nelle limitate ipotesi in cui gli stessi risultino assunti sulla base di una fallace rappresentazione della realtà fattuale o in esito ad una delibazione del tutto illogica o arbitraria.

Il caso. La società cooperativa ricorrente partecipava a una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio “Segretariato Sociale/P.U.A.” indetta da Roma Capitale. La società, classificatasi seconda, impugnava la determina di aggiudicazione della gara, unitamente a tutti gli atti presupposti, deducendone l'illegittimità per eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, per carenza del presupposto e per travisamento dei fatti. Ad avviso della stessa, in particolare, l'istruttoria che ha condotto all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche risulterebbe viziata. La ricorrente chiedeva, dunque, l'annullamento della determina di aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato, nonché l'accertamento del diritto della stessa all'assegnazione del giusto punteggio, con conseguente aggiudicazione dell'appalto.

Il giudizio. Il Tar giudica il ricorso infondato. Osserva, difatti, che la società ricorrente deduce l'illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ad alcune specifiche figure professionali. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da cui i giudici non ravvisano ragioni per discostarsi, “nelle gare pubbliche le valutazioni espresse dalla commissione di gara devono intendersi estranee all'ambito oggettivo del sindacato di legittimità delle relative determinazioni, che non può estendersi fino a scrutinare il merito dei giudizi tecnici, se non nelle limitate ipotesi in cui gli stessi risultino assunti sulla base di una fallace rappresentazione della realtà fattuale o in esito ad una delibazione del tutto illogica o arbitraria della qualità dell'offerta tecnica” (cfr. in termini, Cons. St., sez. III, 24.10.2017, n. 4901). In particolare, per ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla illegittima applicazione dei criteri di valutazione ad opera della Commissione di gara, occorre evidenziarne la manifesta incongruità; altrimenti si solleciterebbe il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art.134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. Cons. St., sez. V, 17.1.2019, n. 433).

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