Separazioni consensuali e divorzi congiunti senza udienza nel periodo di emergenza
31 Marzo 2020
Il problema. L'art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. n. 18/2020 prevede la possibilità di trattazione delle udienze, sino al 30 giugno 2020, in forma “scritta” mediante scambio di note tra i difensori e successiva decisione del Giudice fuori udienza oppure mediante udienza da remoto, tramite utilizzo delle piattaforme Teams o Skype. Il legislatore non ha però tenuto conto, nella fase emergenziale, di tre aspetti peculiari del diritto delle relazioni familiari: a) le difficoltà di implementazione delle modalità “tecnologiche”; b) il fatto che, anche con le udienze da remoto, si rischierebbe di non mantenere il distanziamento sociale; c) la teorica impossibilità per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti di procedere con la trattazione scritta, in considerazione della previsione del tentativo di conciliazione presidenziale. In questo quadro, il rischio è quello di paralizzare la formalizzazione degli accordi in materia familiare, sino al momento in cui le misure di distanziamento sociale non saranno eliminate in toto, con la conseguenza altresì di imporre, nel periodo emergenziale, forme di convivenza coatta tra persone che, oltretutto d'accordo tra di loro, vorrebbero separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale.
La soluzione adottata. Per ovviare al deficit normativo, il Presidente del Tribunale di Vercelli e il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, hanno sottoscritto in data 31 marzo 2020 un protocollo per la gestione delle udienze di separazione consensuale, divorzio congiunto e ricorso congiunto ex art. 337-bis c.c., e per le eventuali modifiche congiunte di precedenti provvedimenti in cui le parti sono assistite da un difensore, che prevede la trattazione scritta con le seguenti modalità e passaggi: a) deposito esclusivamente telematico dei ricorsi; b) fissazione da parte del Giudice di udienza “virtuale”; c) sottoscrizione di una dichiarazione delle parti con cui rinunziano a comparire, confermano integralmente le condizioni di cui al ricorso depositato e ribadiscono la loro volontà di non volersi riconciliare (per le separazioni e i divorzi); d) trasmissione della dichiarazione di cui al punto c) dalle parti ai difensori a mezzo posta ordinaria o via mail (in questo caso la dichiarazione dovrà essere, una volta sottoscritta, scanerizzata); e) trasmissione in via telematica dal difensore al Presidente o al Giudice delegato, della dichiarazione della parte, entro il giorno precedente l'udienza “virtuale”; d) emissione, se sussistenti le altre condizioni di legge, del decreto di omologa (per le separazioni), della sentenza (per i divorzi congiunti) o del decreto collegiale (per le modifiche) previa trasmissione telematica al PM per il parere, ove richiesto. A fondamento della soluzione adottata il Protocollo ribadisce che: a) l'art. 708 c.p.c., dopo l'intervento della l. 80/2005, prevede un “mero tentativo di conciliazione…. sostanzialmente rovesciando l'ottica, nel senso di attribuire la prevalenza della volontà delle parti rispetto al ruolo del presidente ai fini della prosecuzione della vita matrimoniale”; b) nell'ottica di bilanciare il diritto alla salute e la tutela della famiglia, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in vigore porta a ritenere che, in presenza di accordo “la comparizione delle parti non sia elemento indefettibile, allorché le parti siano assistite da difensore”. La soluzione adottata ha il doppio pregio di aver individuato una soluzione – sorretta da una logica costituzionalmente orientata ineccepibile- che impedirà la completa paralisi del sistema della giustizia delle relazioni familiari, quanto meno nelle ipotesi di accordo. |