Illegittimo il RTI verticale non espressamente previsto dagli atti di gara

Guido Befani
01 Aprile 2020

La possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la Stazione Appaltante abbia preventivamente individuato con chiarezza le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al concorrente di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale.

Nel respingere il ricorso avverso l'iscrizione nel casellario ANAC, il Collegio ha avuto modo di rilevare come la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (e di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni "principali" e quelle "secondarie", essendo infatti preluso al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale.

Per il Collegio, infatti, la ratio di tale divieto è rinvenibile nella disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che, per i raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l'individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l'indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara.

Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di appalto oggetto della segnalazione all'ANAC non prevedeva una distinzione tra le prestazioni da eseguire dalle due componenti del raggruppamento e l'atto di costituzione dell'ATI disponeva, al riguardo, che l'associazione fosse di tipo verticale e che i lavori oggetto del contratto sarebbero stati eseguiti per il 95% da un soggetto e per il 5% da altro soggetto, senza alcuna ulteriore specificazione circa la distinzione per categorie dei lavori da eseguire.

può assumere alcun rilievo l'autonoma qualificazione come verticale del raggruppamento contenuta nell'atto di costituzione, in difetto di conferma di tale caratteristica da parte della stazione appaltante e, quindi, di accordo tra le parti in ordine al regime di ripartizione delle responsabilità.

Pertanto, una volta confermata la natura orizzontale dell'associazione di imprese e la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante, l'inserimento dell'annotazione anche nei confronti della ricorrente non presenta, per il Collegio, i profili di illegittimità denunciati.