Sul perdurante potere dell'ANAC di disporre l'iscrizione nel Casellario Informatico delle notizie considerate utili

02 Aprile 2020

L'intervenuta abrogazione dell'art. 8, co. 2, lett. dd), del d.P.R. n. 207/2010 non ha fatto venir meno il potere dell'ANAC di disporre l'iscrizione delle notizie che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono considerate dalla stessa “utili” ai fini della tenuta del Casellario Informatico.

Il caso. La mandante di un RTI, aggiudicatario per conto dell'ANAS del contratto di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzioni di una strada statale, ha impugnato il provvedimento con il quale l'ANAC ha disposto l'inserimento, nell'area B del Casellario Informatico, dell'annotazione dell'intervenuta risoluzione da parte dell'ANAS del contratto di appalto. La ricorrente, sul presupposto che la risoluzione è stata disposta a causa di inadempimenti imputabili esclusivamente alla mandataria, ha contestato il provvedimento sotto vari profili e, in particolare, ne ha contestato la legittimità, atteso che, a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 207/2010 da parte dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016, le uniche notizie rilevanti ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico sono esclusivamente quelle afferenti le esclusioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Sul perdurante potere dell'ANAC di disporre l'inserimento nel Casellario Informatico delle “notizie utili”. Il TAR rileva preliminarmente che l'ANAC aveva avviato il procedimento di iscrizione nel Casellario sotto la vigenze dell'ormai abrogato art. 8 del d.P.R. n. 207/2010, ma che, comunque, come peraltro già affermato dalla medesima sezione, deve riconoscersi un potere generale dell'ANAC di disporre “l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato - ed esercitabile - senza soluzione di continuità, anche dopo l'abrogazione di tale disposizione, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all'Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti (TAR Lazio, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020)”.

A sostegno di tale considerazione il Collegio sottolinea come dalla lettura complessiva delle disposizioni del Codice si evincerebbe “la chiara volontà” del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di gara fondato sull'utilizzo di plurimi dati (contenuti nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, nell'Osservatorio e, per l'appunto, nel Casellario Informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”. Ne consegue che l'annotazione “costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 13.12.18, n. 12155)”.

Conclusioni. Il TAR ritiene dunque che anche dopo l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd), del d.P.R. n. 207/2010, il potere dell'ANAC di disporre l'annotazione nel Casellario Informatico riguarda tanto le notizie che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, come precedentemente previsto, quanto le informazioni rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara, oggi codificate dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.