Inapplicabilità del rito super-accelerato ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore dello Sblocca Cantieri

02 Aprile 2020

Le preclusioni derivanti dalle disposizioni dell'art. 120, co. 2-bis e 6-bis, c.p.a. non sono applicabili ai ricorsi depositati dopo il 18 giugno 2019, data di entrata in vigore dell'art. 1, co. 22, lett. a), del d.l. 18 aprile 2019 n. 32 – introdotto in sede di conversione dalla legge n. 55/2019 – che ha disposto l'abrogazione del c.d. mini rito super-accelerato.

Il caso. Un operatore economico impugnava gli esiti di una procedura di aggiudicazione di un appalto per l'esecuzione di lavori. Il ricorso veniva depositato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55, che ha disposto l'abrogazione del c.d. rito super-accelerato in materia di contratti pubblici (di cui al previgente art. 120, co. 2 bis e 6 bis,del c.p.a.).

La questione. La decisione affronta il tema dell'ammissibilità di un ricorso avverso l'aggiudicazione di una procedura di gara depositato dopo la data di entrata in vigore della legge n.55/2019, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non abbia impugnato l'ammissione in gara dell'aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti dall'art. 120, co. 2-bis, c.p.a., in vigore all'epoca della sua adozione.

Il TAR ha ritenuto che la questione debba essere risolta alla luce dell'art. 1, co. 23, del d.l. n.32/2019, che, attraverso una puntuale norma di diritto intertemporale, ha disposto l'applicabilità delle sue previsioni ai “…processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”. La norma in esame, in quanto non reca alcuna indicazione di salvezza delle decadenze già maturate, deve quindi, secondo il Collegio, essere interpretata nel senso di ritenere ammissibile un ricorso avverso l'aggiudicazione di una procedura di gara, depositato dopo l'entrata in vigore delle previsioni introdotte con la citata legge di conversione, nel caso in cui il ricorrente non abbia impugnato l'ammissione in gara dell'aggiudicatario entro il termine prescritto ratione temporis dall'art. 120, co. 2-bis, c.p.a..

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