È sanabile la mancata sottoscrizione di documenti generati dalla piattaforma telematica non espressivi di volontà negoziale

02 Aprile 2020

L'offerta tecnica e quella economica sono atti che assumono indiscutibile valenza di manifestazione della volontà negoziale e, pertanto, necessitano della sottoscrizione dell'operatore economico, la cui mancanza non è sanabile. Viceversa, l'eventuale irregolarità di un “altro” documento connesso alle peculiarità del sistema telematico di gestione della procedura di gara non può svuotare di significato volitivo gli atti di offerta stricto sensu intesi ed è, dunque, sanabile con il procedimento di soccorso istruttorio.

Il caso. Un RTI impugnava la sua esclusione da una procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante in ragione della mancata sottoscrizione digitale, da parte di tutti i rappresentanti legali delle imprese facenti parte del raggruppamento, del “Documento d'offertagenerato automaticamente sulla piattaforma telematica. Secondo il ricorrente, il predetto documento non farebbe parte dell'offerta economica e, pertanto, la sua mancata sottoscrizione sarebbe stata sanabile mediante il procedimento di soccorso istruttorio.

La questione. Il TAR, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che il vizio riscontrato, in quanto afferente esclusivamente il documento di offerta generato dal sistema telematico (cioè un file in formato pdf contenente i dati riepilogativi dei documenti già presentati), non può legittimare l'automatismo espulsivo, non riguardando né l'offerta tecnica né quella economica e concernendo, viceversa, un “documento” solo lato sensu facente parte della domanda di partecipazione.

Secondo il Collegio, tale documento non può quindi valere a sostituire la volontànegoziale afferente agli aspetti tecnici ed economici, di guisa che la sua eventuale irregolarità, in quanto non è idonea a deprivare di significanza gli atti di offerta, deve ritenersi sanabile tramite il soccorso istruttorio.

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