RTI: i rappresentanti pro tempore delle mandanti possono sottoscrivere il contratto di appalto congiuntamente con il rappresentante della ditta mandataria?

Benedetta Valcastelli
03 Aprile 2020

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è possibile che i rappresentanti pro tempore delle mandanti sottoscrivano il contratto di appalto congiuntamente con il rappresentante della ditta mandataria? Con la stipula del contratto di appalto, i rapporti giuridici da questo scaturenti si instaurano esclusivamente con il mandatario, che agisce in nome e per conto delle mandanti oppure anche con gli operatori economici mandanti?

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è possibile che i rappresentanti pro tempore delle mandanti sottoscrivano il contratto di appalto congiuntamente con il rappresentante della ditta mandataria?

Con la stipula del contratto di appalto, i rapporti giuridici da questo scaturenti si instaurano esclusivamente con il mandatario, che agisce in nome e per conto delle mandanti oppure anche con gli operatori economici mandanti?

I Raggruppamenti Temporanei di Impresa sono una forma associativa provvisoria finalizzata alla partecipazione alle gare pubbliche di imprese, sulla base di un contratto di associazione. L'offerta congiunta da parte delle associate ad una gara di appalto determina il regime solidale di responsabilità delle imprese (art. 48, comma 5 del Codice dei contratti pubblici), le quali conferiscono – per la formazione della particolare associazione, con unico atto – mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria.

L'art. 48, comma 8 del Codice dei contratti pubblici prevede che “E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

La norma da ultimo citata, comporta che il contratto di appalto viene stipulato dalla sola capogruppo in nome e per conto delle mandanti, come chiarito anche dalla giurisprudenza: “nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l'associazione e non le imprese che la costituiscono. Non si tratta, come è noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. E' peraltro evidente che il rapporto si costituisce in capo all'associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti” (Cons. Stato, sez. V, Sentenza 21 novembre 2007, n. 5906).

Nella fattispecie dell'associazione temporanea d'imprese, il contratto di appalto è stipulato con l'impresa mandataria, la quale ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante “per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto, senza che per questo le imprese mandanti diventino autonomamente parti dirette del contratto (cfr. Cass. 11 maggio 1998 n. 4728); il soggetto appaltante può “tuttavia” far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti e l'impresa mandante, come tale, non è identificabile con la parte appaltatrice, ruolo che piuttosto deve riconoscersi, in relazione alle diverse vicende del contratto, alternativamente all'associazione temporanea, intesa come insieme delle imprese rappresentate dall'impresa mandataria, o a quest'ultima singolarmente (sul punto, Corte di Cassazione, Sez.I civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2635).

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