Emergenza COVID–19, la nota del Presidente del Consiglio di Stato

06 Aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Stato ha dettato delle linee guida interpretative volte ad assicurare un'applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Come era già era avvenuto a seguito della pubblicazione del decreto–legge 8 marzo 2020, n. 11, il Presidente del Consiglio di Stato, con la nota del 19 marzo 2020 prot.1454, ha dettato delle linee guida interpretative volte ad assicurare un'applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel pieno rispetto, ovviamente, della assoluta autonomia interpretativa e applicativa dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti.

Il Presidente, preliminarmente, riassume le novità del d.l. 18/2020 in 5 punti:

a) il prolungamento della sospensione delle udienze sino al 15 aprile;

b) la natura omnicomprensiva dei termini oggetto di sospensione;

c) il definitivo consolidamento delle udienze sulla base degli scritti e degli atti senza discussione orale, con la possibilità di presentare brevi note in prossimità della data fissata per la decisione;

d) la rimessione in termini per le parti che – a causa della sospensione – non abbiano fruito dei termini per il deposito ai sensi dell'art. 73 c.p.a.;

e) la conversione – ex lege – della tutela cautelare collegiale in monocratica.

La nota del presidente passa, dunque, in rassegna i principali quesiti operativi sorti a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 84 al fine di fornire, come detto, una univoca via interpretativa. La nota, in particolare, si sofferma sulle seguenti questioni:

i) I termini della sospensione

La sospensione disposta per il periodo 8 maro 2020 e 15 aprile 2020 (inclusi) riguarda tutti i termini processuali, anche se intermedi o a ritroso – ivi inclusi quelli relativi ai depositi ex art. 73, comma 1.

ii) Trattazione e rinvii delle udienze di merito e camerali

Nella nota in commento il Presidente suddivide – temporalmente – le questioni relative alla trattazione delle udienze di merito e camerali:

a) Nel periodo dall'8 marzo al 15 aprile 2020 le cause di merito e camerali fissate sono rinviate d'ufficio; nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 è tuttavia possibile che – in luogo del predetto rinvio – le cause di merito e camerali già calendarizzate passano in decisione se richiesto congiuntamente da tutte le parti costituite entro il termine di due giorni liberi prima e – segnatamente – entro le ore 12. Non è comunque prevista la discussione orale e, entro il medesimo termine, le parti possono depositare brevi note;

b) Anche per le cause calendarizzate dal 16 aprile al 30 giugno 2020 non è prevista la discussione orale. È prevista, anche in detta ipotesi, la possibilità di depositare note d'udienza nei due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, entro le ore 12.

La parte che non abbia depositato memorie e documenti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. per effetto della sospensione dei termini previsti dall'art. 84, comma 1 e che non si sia avvalsa della facoltà di depositare note difensive – ove ne faccia richiesta – è rimessa in termini da parte del giudice.

Ai sensi dell'art. 84, comma 5, sull'istanza di rimessione in termini provvede “il giudice” ove per tale deve intendersi non solo il collegio, ma anche il presidente che, fuori udienza, disponga rinvii ad altre udienze delle cause per le quali sia stata presentata istanza di rimessione in termini.

È possibile definire il giudizio con sentenza resa in forma semplificata senza dare l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. (comma 5). Per ragioni sistematiche è da ritenere che tale possibilità si applichi anche alle udienze da celebrare dal 6 aprile al 15 aprile 2020. Ancorché non previsto dal decreto, nel periodo sottoposto alla sospensione dei termini, rientra nella facoltà dei capi degli uffici giudiziari fissare un'ulteriore udienza nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, per la trattazione degli affari già assegnati a udienze di merito e camerali fissate dall'8 marzo al 5 aprile 2020 e che devono essere rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, qualora le parti chiedano congiuntamente il passaggio in decisione delle medesime sulla base degli atti depositati. Ovviamente a questa udienza si applica la disciplina già esaminata, ossia le parti possono depositare brevi note fino a 2 giorni liberi prima dell'udienza; non è prevista la discussione orale. La Segreteria comunicherà alle parti la nuova data di udienza.

iii) Giudizi cautelari

Nella nota in commento il Presidente affronta anche la delicata questione dei procedimenti cautelari chiarendo – anzitutto – la portata di alcuni concetti usati dal legislatore e, in particolare: - per “giudizi cautelari” si precisa che debbano intendersi anche i procedimenti relativi alle ordinanze di esecuzione, di revoca o di modifica di precedenti pronunce cautelari.

Per giudizi cautelari “promossi o pendenti” dall' 8 marzo al 15 aprile si intendono quelli conseguenti a ricorsi depositati dall'8 marzo al 15 aprile 2020 e non decisi. Debbono intendersi pendenti, anche i giudizi promossi o pendenti prima dell'8 marzo ed in relazione ai quali sia stata pronunciata un'ordinanza interlocutoria con rinvio ad una successiva camera di consiglio, non più celebrata.

A valle dei chiarimenti terminologici nella nota si evidenzia che i giudizi cautelari sono decisi dal presidente della Sezione del TAR con decreto monocratico. Il presidente piò delegare un magistrato che, di norma, sarà il relato già eventualmente designato.

La disposizione normativa non incide sulla possibilità per la parte di chiedere la pronuncia monocratica, ove ricorrano le ipotesi di “estrema gravità ed urgenza”, secondo le modalità previste in via ordinaria dall'art. 56, comma 1, c.p.a..

Il Presidente chiarisce che, in relazione alle domande cautelari tramutate ex lege in monocratico, si applica il rito previsto dall'art. 56 c.p.a. (comma 1) e dunque: 1) occorre la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza; 2) occorre rispettare la competenza del Tar adito; 3) si segue la disciplina delle notificazioni ex comma 2 dell'art. 56 c.p.a.; 4) è possibile una previa audizione delle parti senza formalità, per iscritto o con collegamento da remoto; 5) è possibile la subordinazione a cauzione; 6) si deve fissare la camera di consiglio collegiale.

La nota specifica che – invece - non è ammissibile, in sede monocratica, la decisione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la previsione di una sollecita fissazione di una udienza di merito. Poiché la decisione monocratica sostituisce quella collegiale sino al 15 aprile 2020, il decreto è emanato nel rispetto dei termini previsti dal comma 5 dell'art. 55 c.p.a.

Nel decreto monocratico deve essere indicata la data della camera di consiglio collegiale:

- in una data dal 6 aprile al 15 aprile 2020, in caso di decreto di accoglimento totale o parziale, e sempre ove possibile, e fatto salvo il disposto del comma 2 dell'art. 84 in ordine alla facoltà della parte su cui incide la misura cautelare di depositare una istanza di rinvio, entro due giorni liberi prima dell'udienza;

- in una data successiva al 15 aprile 2020 negli altri casi. Il decreto monocratico conserva efficacia sino alla trattazione collegiale, salva la possibilità di revoca o modifica su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2 dell'art. 56 c.p.a..

Del collegio che deciderà l'istanza cautelare dopo il 15 aprile 2020 può far parte il magistrato che ha deciso in sede monocratica.

iv) Ulteriori questioni esegetiche e applicative in materia cautelare

Osserva il Presidente che – alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 84 in materia di procedimento cautelare – potrebbe porsi il problema del rapporto tra tutela monocratica ope legis e le udienze cautelari già calendarizzate nel periodo di sospensione obbligatoria, in virtù dell'originaria programmazione o a seguito di rinvio conseguente alle disposizioni dell'abrogato d.l. 11/2020; ebbene, nella nota in commento, il Presidente osserva che – pur nel silenzio delle norme – il decreto monocratico non potrà essere emesso prima della data che era stata fissata per l'udienza camerale (oggi divenuta meramente virtuale), rispetto alla quale gli avvocati delle parti avevano calibrato le proprie strategie difensive e in la tempistica di deposito dei documenti e delle memorie. Diversamente ragionando la conversione ope legis del rito darebbe luogo ad una decisione anticipata a sorpresa, senza che ve ne sia necessità alcuna alla luce della ratio della normativa, che, è bene evidenziare, non è quella di anticipare i tempi della decisione, ma di semplificarla attraverso l'eliminazione della collegialità nel periodo emergenziale.

Sottolinea, poi, il Presidente che sarebbe opportuno che gli avvocati continuassero a compilare il modulo di deposto degli atti – in particolare del ricorso introduttivo - nelle modalità ordinarie; vale a dire che nel modulo deve essere evidenziata la richiesta della misura cautelare collegiale che sarà poi ex lege convertita in monocratica.

v) Ulteriori disposizioni di carattere organizzativo:

La nota in commento ribadisce la possibilità che camere di consiglio decisorie possono essere effettuate con collegamenti da remoto, con qualsiasi modalità (videoconferenza o audioconferenza), purché sia garantita la collegialità. Sono escluse le modalità di comunicazione asincrona quale, ad esempio, lo scambio di email (comma 6). In calce al dispositivo del provvedimento collegiale viene indicata la data della decisione, il luogo corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario e la relativa modalità di collegamento da remoto.

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