L’inizio del processo amministrativo si verifica nel momento in cui il ricorso è depositato

Redazione Scientifica
31 Marzo 2020

Le disposizioni dell'art. 120, commi 2 bis e 6 bis c.p.a. non sono applicabili ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore del...

Le disposizioni dell'art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a. non sono applicabili ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 22 lett. a), del d.l. 18 aprile 2019 – introdotto in sede di conversione dalla legge 2019 n. 55, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n. 140 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 – che ha disposto l'abrogazione dei citati commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a.

La pendenza della domanda di annullamento e, quindi, l'inizio del processo, si verifica, stante la struttura impugnatoria del giudizio di cui si tratta, nel momento in cui il ricorso è depositato, poiché solo in questo momento la domanda risulta proposta davanti al giudice.

Viceversa, non rileva la semplice notificazione del ricorso, che non vale ad incardinare il giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

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