La possibilità di creare un R.T.I. di tipo verticale sussiste solo se gli atti di gara distinguono tra prestazioni “principali” e “secondarie”

Redazione Scientifica
01 Aprile 2020

a possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (e di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la Stazione Appaltante abbia preventivamente...

La possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (e di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la Stazione Appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”. Ciò alla luce dell'art. 48, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (che prevede che “le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”) e in quanto è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale. Tale divieto si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che per i raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l'individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l'indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara.

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