Il RUP ha la facoltà ma non l’obbligo di avvalersi di uffici o organismi tecnici della stazione appaltante
02 Aprile 2020
La formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, ed essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (C.d.S., Sez. V, n. 4680/2017).
Non può considerarsi anomala un'offerta allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa, se nella lex specialis di gara si richiede – come nella fattispecie - l'indicazione non già di un contratto specifico ma, semplicemente, di quale sia il contratto applicato (C.d.S., Sez. V, n. 5575/2019). |