Sulla mancata esclusione conseguente al sequestro preventivo per omesso versamento di IVA nonostante la rateizzazione del debito
06 Aprile 2020
Il caso. Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di gravame con il quale si contestava al giudice di prime cure di non aver annullato l'aggiudicazione ad un RTI la cui mandante, nelle more della procedura, aveva subito un sequestro conservativo per circa 15 milioni di euro per IVA non versata, disposto nell'ambito un procedimento penale per reati tributari. Il Collegio ha rilevato che, a fronte delle certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, la stazione appaltante correttamente aveva ritenuto inesistenti debiti “definitivamente accertati” - i soli rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 4 - vista l'intervenuta tempestiva rateizzazione del debito. Ininfluente è stata considerata, inoltre, la circostanza che l'appellante insistesse sulla pendenza di un procedimento penale per l'ingente debito tributario confessato in bilancio, considerato che il sequestro preventivo attuato dalla Procura della Repubblica presupponeva la sua previa instaurazione che, in carenza di prova contraria, doveva ritenersi alla data pendente. Di qui obbligo del concorrente di dichiarare la pendenza del procedimento ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) D.lgs 50/2016. Il Consiglio di Stato, invece, ha rilevato che, al di là della prospettazione di parte appellante, il sequestro penale preventivo dei conti correnti e dei crediti ex art. 321 c.p. dell'impresa mandante era stato disposto successivamente alla presentazione dell'offerta e, comunque, prima dell'aggiudicazione, dal momento che il debito era stato oggetto di parziale pagamento e di rateizzazione per l'importo residuo. Cosicché, tanto l'ammissione a rateizzazione, quanto il sequestro preventivo non possono essere considerati indicativi della definitività dell'accertamento tributario e non rientrano tra le cause di esclusione tassative e automatiche di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Al contempo, il sequestro preventivo, secondo il Consiglio di Stato, non può rilevare neanche ai fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c), che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la (sua) integrita' o affidabilita'” dell'operatore economico.
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