Il Massimario della Cassazione sulla riforma delle intercettazioni
06 Aprile 2020
La legge 28 febbraio 2020, n. 7 ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 161/2019 in tema di intercettazioni. Il testo è stato analizzato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con la relazione datata 23 marzo 2020.
Intercettazioni e privacy. Analizzando le diverse novità introdotte, la relazione sottolinea come «la ratio della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 e del successivo d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, era ispirata ad introdurre un sistema di valutazione preventiva della rilevanza dei risultati delle intercettazioni, escludendo quelli non necessari ai fini investigativi fin dalla fase dell'ascolto e creando una distinzione tra il materiale rilevante, destinato a confluire nel fascicolo delle indagini e poi in quello del dibattimento, e quello non rilevante, che rimaneva custodito nell'archivio riservato. In quest'ottica, il d.lgs. n. 216/2017, inserendo il comma 2-bis, all'art. 268 c.p.p., aveva introdotto un vero e proprio divieto di trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, ovvero concernenti dati personali sensibili, divieto che operava fin dalla fase della captazione». Il Massimario prosegue chiarendo che « è utile indicare l'antecedente normativo al solo fine di rendere manifesta la diversità della nuova disciplina, introdotta dal d.l. n. 161/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 7/2020, che ha integralmente rimodulato la tutela “preventiva” della riservatezza, escludendo il divieto di trascrizione inizialmente previsto». L'art. 268, comma 2-bis, c.p.p. demanda al pubblico ministero una duplice funzione, ovvero fornire indicazioni in merito a quali debbano essere le conversazioni da non trascrivere e vigilare affinché ciò avvenga. Si ipotizza dunque la possibilità che gli uffici di procura elaborino criteri generali in tal senso, senza però escludere la possibilità per il pubblico ministero di impartire direttive ad hoc per il singolo procedimento. Quanto all'attività di vigilanza, l'attuale formulazione normativa non specifica le modalità di concreto svolgimento della stessa «tuttavia, affinché questa sia effettiva, pare necessario prevedere l'obbligo, per la p.g. deputata all'ascolto, di informare tempestivamente il p.m. in ordine alle conversazioni potenzialmente insuscettibili di trascrizione. [...] In concreto, tenendo anche presente la complessità della gestione di un numero sovente elevato di intercettazioni nel medesimo procedimento, è lecito ritenere che il controllo del p.m. sulle intercettazioni di cui non va disposta la trascrizione sarà limitato ai soli casi in cui la p.g. riterrà dubbia la possibilità di procedere alla trascrizione. Anche a tal riguardo, del resto, è auspicabile che gli uffici di procura forniscano indicazioni preventive alla p.g.». |