L'emissione di un avviso bonario di pagamento nei confronti dell'aggiudicataria non è causa di esclusione ex art. 80, comma 4, c.c.p.

Angelica Cardi
07 Aprile 2020

A fronte di un avviso bonario di pagamento emesso nei confronti dell'aggiudicataria non è in alcun modo riscontrabile, a carico della stessa, una violazione grave e definitivamente accertata rispetto ad un obbligo di pagamento di tributi, costituente causa di esclusione dalla procedura ad evidenza pub-blica, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il caso. La sentenza in commento si pronuncia in merito alle censure sollevate da parte ricorrente inerenti l'illegittimità dell'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria programmata, correttiva e a richiesta, impiantistica ed edile indetta dalla stazione appaltante.

Il provvedimento di aggiudicazione veniva, infatti, impugnato da una delle imprese concorrenti che ne deduceva l'illegittimità per violazione, tra gli altri, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La questione. In particolare, la ricorrente sosteneva che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara di appalto in quanto sprovvista dei requisiti di regolarità fiscale, avendo ricevuto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte un avviso bonario ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

La soluzione. Il Collegio, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha rilevato che l'avviso bonario di pagamento, emesso ex art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973, non rappresenta un provvedimento impositivo suscettibile di definitività in caso di sua mancata impugnazione entro termini perentori, bensì un mero atto interlocutorio, inserito nel procedimento di liquidazione del tributo, che il contribuente può, senza alcun onere, contestare anche giudizialmente.

Da ciò ne conseguiva, pertanto, secondo il Collegio, che non era in alcun modo addebitabile all'aggiudicataria una violazione grave e definitivamente accertata rispetto ad un obbligo di pagamento di tributi. Sulla base di tali considerazioni, il giudice ha concluso rigettando il ricorso in quanto l'atto di aggiudicazione impugnato risultava esente dai vizi dedotti dall'impresa ricorrente.

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