La difformità del campione offerto in gara dall'operatore economico rispetto al “campione ufficiale” costituisce giusta causa di esclusione

Angelica Cardi
07 Aprile 2020

La Stazione Appaltante ben può esprimere le specifiche tecniche del prodotto richiesto anche me-diante rinvio ad un “campione ufficiale”, sicchè la difformità rispetto a detto campione del prodotto offerto come “campione” dall'operatore economico costituisce giusta causa di esclusione dalla pro-cedura (ove così previsto dal disciplinare di gara) per assenza di capacità tecnica e, dunque, nel ri-spetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, senza che residui alcuno spazio per even-tuali aggiustamenti o riparazioni da parte dell'operatore economico, mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

Il caso. L'impresa ricorrente impugnava la lex specialis della “procedura aperta per la conclusione di 3 Accordi Quadro con unico operatore economico per la fornitura di materiale vestiario Forza Armata E.I.” deducendo, in particolare, l'illegittimità delle clausole inerenti la campionatura richiesta alle imprese concorrenti.

La questione. A sostegno della propria censura, la ricorrente deduceva, in via generale, che la “campionatura” è del tutto diversa dalla “offerta tecnica”, ossia la sua funzione non è quella di elemento costitutivo ma semplicemente dimostrativo della capacità tecnica. La ricorrente sosteneva, dunque, che lo scopo della campionatura “non è quello di integrare, essa stessa, l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi, detti appunto campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze della stazione appaltante”. Da ciò ne conseguiva, l'illegittimità della scelta della stazione appaltante di includere la “campionatura” nell'offerta tecnica.

La soluzione. Nella sentenza in commento, il Collegio afferma che, alla luce di quanto previsto dall'allegato XVII, Parte III, al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il campione richiesto dalla stazione appaltante all'operatore economico ha la finalità di provarne la capacità tecnica.

Al riguardo, il giudice amministrativo evidenzia che il “campione” richiesto all'operatore economico non è un prodotto qualunque, dimostrativo di una sua generica capacità tecnica di fabbricazione, ma rappresenta il prodotto d'interesse dell'amministrazione, del quale si richiede la fornitura, con le sue peculiari caratteristiche tecniche; per questo motivo il “campione” è definito come “dimostrativo dell'offerta tecnica”.

Qualificato, dunque, il “campione” come elemento dimostrativo dell'offerta tecnica, è legittima la richiesta della stazione appaltante di presentarne uno conforme alle “specifiche tecniche” da rispettare, avvenuta l'aggiudicazione, in sede di fornitura, come pure è inevitabile che sia rimesso alla commissione giudicatrice un preventivo giudizio di idoneità del “campione”, che, ove si concluda negativamente, comporti l'esclusione del concorrente.

Per concludere, il giudice chiarisce che non sussiste alcun divieto per la stazione appaltante di esprimere le specifiche tecniche mediante rinvio ad un “campione ufficiale” al quale gli operatori economici devono conformarsi per la realizzazione del loro “campione” poiché, anzi, in questo modo, sono rese più chiare ed inequivoche le caratteristiche attese.

Ne consegue, pertanto, che il riferimento ad un “campione ufficiale” non è sintomatico di una imprecisa redazione degli atti di gara e che la difformità rispetto al “campione ufficiale” del prodotto offerto come “campione” dall'impresa concorrente costituisce giusta causa di esclusione dalla procedura per assenza di capacità tecnica e, dunque, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione.

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