Emergenza COVID–19: udienze telematiche dinanzi alla Corte dei Conti

08 Aprile 2020

Analisi del decreto del 1° aprile 2020, n. 138 del Presidente della Corte dei Conti recante le “regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti”.

Nell'ottica di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla luce di quanto sancito all'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), il Presidente della Corte dei Conti – con il Decreto in commento – ha dettato le regole tecniche ed operative per lo svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei Conti tramite collegamento da remoto nonché per la redazione e la pubblicazione telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Il Decreto, dunque, è idealmente suddiviso in due parti: nella prima vengono dettate le regole tecniche per lo svolgimento delle udienze tramite collegamento da remoto; nella seconda parte vengono fornite indicazione per la redazione dei provvedimenti da parte dei giudici.

Udienze in videoconferenza

Il Decreto stabilisce, nel rispetto di quanto previsto nel d.l. Cura Italia che – fino al 30 giugno 2020 – e, comunque, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, le udienze collegiali o monocratiche – sia pubbliche sia camerali – nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto; le udienza si svolgeranno tramite l'ausilio dei programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei Conti e con le modalità indicate dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati che dovranno, comunque, essere conformi alle disposizioni dettate dal Presidente nel Decreto 138/2020.

Adempimenti preliminari: prima dell'udienza la Segreteria della Sezione giurisdizionale avvisa le parti, ovvero i loro procuratori o difensori, oltre al Pubblico Ministero nelle cause ove è obbligatoria la sua presenza, dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto indicando le relative modalità. La comunicazione avviene tramite posta certificata o ordinaria o per il tramite di qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. Le parti devono prestare il proprio assenso allo svolgimento delle udienze con le modalità suddette.

Svolgimento dell'udienza: all'udienza il Presidente o il giudice, con l'ausilio del segretario deve preliminarmente:

i) verificare la funzionalità del collegamento;

ii) verificare la presenza delle parti;

iii) dare atto nel verbale d'udienza delle modalità con le quali si è accertata l'identità delle parti e della loro libera volontà a dar corso all'udienza.

Il verbale d'udienza è redatto in modalità telematica e sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario d'udienza; quando tale modalità non risulta disponibile, il verbale è redatto nelle tradizionali modalità cartacee.

Il Presidente può disporre – nei limiti della riservatezza dei dati personali – la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza. In luogo della affissione alla porta dell'aula d'udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito internet istituzionale o portato, comunque, a conoscenza delle parti.

Impossibilità di svolgere l'udienza telematica: l'indisponibilità di uno o più difensori o delle parti ad effettuare il collegamento ovvero nell'ipotesi in cui il collegamento sia indisponile o, ancora, quando il fascicolo telematico non sia completo, l'udienza è rinviata.

Per le Camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.

I provvedimenti del giudice

In linea generale, il Decreto stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite dal Decreto e dalle indicazioni della Direzione General dei sistemi informativi automatizzati.

Più in particolare, il Decreto stabilisce che:

i) Nell'ipotesi di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente; dopo le eventuali le eventuali integrazioni e correzioni di quest'ultimo, il documento viene sottoscritto da entrambi e trasmesso alla Segreteria per il deposito;

ii) Il documento deve essere redatto in formato PDF o PDF/A ottenuto dalla trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezioni/copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto di quanto previsto nel CAD;

iii) la Segreteria della Sezione, dopo aver apposto i dati forniti automaticamente dal sistema informativo GIUDICO e dopo la sottoscrizione del Segretario, provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale; esso viene inserito nel sistema informatico sempre tramite il sistema GIUDICO.

I provvedimenti pronunciati in udienza, sono inseriti nel processo verbale redatto informaticamente.

Nell'ipotesi in cui il giudice fosse nell'impossibilità di adottare provvedimenti in forma digitale, la Segreteria della Sezione provvede ad estrarre copia informatica – anche per immagine – dei provvedimenti depositati su supporto cartaceo e li inserisce nel fascicolo telematico previa apposizione della dichiarazione di conformità digitalmente firmata.

I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza digitalmente firmati sono invitati al sistema di conservazione documentale digitale.

Il Decreto, infine, espressamente dispone che il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce il deposito con modalità cartacee e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo del deposito in Segreteria dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali.

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