Durante il periodo di emergenza sanitaria è possibile raggiungere i figli minori in un'altra regione?
08 Aprile 2020
È possibile raggiungere figli minorenni (nel mio caso di 1 e 3 anni) che sono attualmente domiciliati in un'altra regione, con mio marito dai suoceri in Piemonte mentre io sono attualmente a Monza dove mi sono dovuta fermare per lavoro? Io e mio marito non siamo separati. È possibile ricongiungersi con la propria famiglia per prendersi cura dei bambini anche facendo un periodo di quarantena?
La risposta al quesito non è immediata dovendosi valutare preliminarmente se il genitore che intende spostarsi per prendersi cura dei figli che si trovano in altro Comune o Regione sia di fatto l'unico in grado di poterlo fare. L'ultimo provvedimento adottato dal Governo (Dpcm del 1 aprile) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , ha prorogato sino al 13 aprile le limitazioni, già previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, agli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale Rimane ancora ferma, quindi, la regola generale del divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute da attestare, in caso di controllo delle forze dell'ordine, nel modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero. Occorre poi ricordare che il 22 marzo scorso la Regione Lombardia ha emesso un'ordinanza che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Tra queste si annovera quella per cui non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Mentre i genitori separati e/o divorziati, stando anche ai chiarimenti forniti dallo stesso Governo sul sito istituzionale (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo), possono spostarsi anche da un Comune all'altro, in forza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che riconosce loro il diritto di visita, per raggiungere i figli minorenni che si trovano presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, ritengo che tale regola non possa, tuttavia, automaticamente applicarsi per quelle coppie ancora unite (conviventi o sposate) con figli minori che si trovano però “distanti ” a causa ad esempio di ragioni di lavoro. Il d.P.C.M. dell' 11 marzo 2020 e del 1 aprile non contemplano espressamente questa opzione nè si ravvisano indicazioni sul punto da parte del Governo. Occorre, quindi, analizzare caso per caso valutando se ci siano le condizioni di “necessità e urgenza” che giustifichino lo spostamento. Se il genitore intende raggiungere i figli domiciliati in un Comune o Regione diversi da quello in cui si trova perché le persone che già coabitano con loro (nel caso di specie il padre e i nonni paterni) non possono, ad esempio, più continuare a prendersene cura (per motivi di lavoro, salute o altre ragioni) è certamente da considerarsi legittimo lo spostamento sussistendo a tutti gli effetti lo stato di necessità dettato anche dall'adempimento di un dovere giuridico. La legge (art. 147 c.c.) impone, infatti, a entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Lo stato di necessità è ravvisabile altresì nello spostamento del genitore che non ha un'abitazione nel Comune dove si trova temporaneamente per ragioni di lavoro. Nel caso in esame, quindi la madre potrà comunque successivamente fare rientro a Monza se vi sono comprovate ragioni di lavoro. Se il “ricongiungimento” del genitore è dettato, invece, da sole ragioni, pur comprensibili, di natura affettiva (posto che i figli minori sono già interamente assistiti e gestiti dal padre e/o dai nonni) potrebbe essere contestata, in caso di controllo delle Forze dell'Ordine , l'inosservanza ai divieti previsti dal decreto ministeriale non ravvisandosi certamente lo stato di necessità o motivi di urgenza. In questo caso risulta, quindi, più prudente, vista anche la presenza dei nonni in casa (soggetti più vulnerabili rispetto a un eventuale contagio) mantenere solo contatti telefonici. Si precisa, del resto, che anche nel nuovo modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell' Interno, tra le ragioni degli spostamenti viene annoverata solo l' “urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori”. Quindi il diritto del genitore di spostarsi per raggiungere i figli è consentito solo laddove vi sia una situazione di reale necessità o, se vi è una separazione o un divorzio, un provvedimento del Tribunale che autorizza e regolamenta le visite del genitore dei minori. |