Il principio di rotazione nelle procedure negoziate sotto soglia

Redazione Scientifica
01 Aprile 2020

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, concernente i contratti d'appalto sotto soglia, il principio di rotazione comporta, di norma...

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, concernente i contratti d'appalto sotto soglia, il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invitare a procedure dirette all'assegnazione di un appalto il contraente uscente nonché l'operatore economico invitato e non risultato affidatario nella precedente procedura (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539), salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato; al particolare, idiosincratico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; cfr, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943).

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